Milano, 25 maggio 2011 - 00:00

Agenzia delle Dogane, alcune precisazioni su contatori e strumenti di misura

Con Circolare congiunta n. 17/D del 23 maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane e il Ministero dello Sviluppo forniscono alcuni chiarimenti tecnici e procedurali sui contatori installati nelle officine elettriche.

La circolare contiene “istruzioni relativamente alle specifiche prestazionali nonché alle modalità con le quali garantire, attraverso opportuni controlli, il corretto funzionamento in opera dei complessi di misura installati presso le officine elettriche preesistenti e di nuova attivazione”.

Come precisato nella stessa circolare, ad oggi si è ancora in attesa di un decreto che, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 del Dlgs 22/2007 (di recepimento della direttiva 2004/22/Ce, la cosiddetta Mid — Measuring Instruments Directive), stabilisca i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura. Manca inoltre, si rileva ancora nella circolare, una “più organica definizione dell'intero contesto metrologico afferente i complessi di misura elettrici”.

Quindi, in assenza di questi attesi provvedimenti normativi e per assicurare la continuità delle operazioni di controllo presso le officine elettriche, l’Agenzia delle Dogane e il Ministero dello sviluppo “ritengono di poter adottare, in via transitoria, per le preliminari esigenze di verifica della regolarità strumentale, la prassi seguita anteriormente al recepimento della direttiva Mid dall'Agenzia delle dogane, anche in considerazione del fatto che dette procedure ed i relativi controlli non trovano alcun ostacolo in norme vigenti in materia di verificazione metrica sui contatori elettrici e sui trasformatori di misura”.

Infine, oltre a confermare l'elenco dei laboratori di taratura secondo la procedura della circolare dell'Agenzia delle dogane 131/D del 27 giugno 2000, vengono anche indicati per i contatori e relativi trasformatori di misura istallati nelle officine elettriche i seguenti requisiti generali di sicurezza fiscale:

• devono essere dotati di totalizzatori progressivi, non alterabili e non azzerabili, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche sull'involucro;

• devono essere protetti dalla modifica, anche da remoto, della relativa costante di misura, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche a protezione degli apparati costituenti la catena di misura;

• devono essere installati attraverso un montaggio ed un'inserzione conformi alle vigenti norme tecniche.

Inoltre, i contatori e i trasformatori di corrente e di tensione installati ai fini fiscali devono rispettare i criteri di precisione minima indicati rispettivamente dalle tabelle 1 e 2 riportate nella circolare.

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