Milano, 21 giugno 2011 - 00:00

Certificati Bianchi, alcune precisazione sulla scheda tecnica n. 23

Dopo i chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità fa delle precisazioni sulla scheda tecnica finalizzata all'incentivazione del risparmio energetico attraverso interventi di efficientamento su impianti semaforici.

Con la Delibera EEN 2/10, nel 2010 l'Autorità aveva approvato 4 nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, tra cui la scheda tecnica standardizzata n. 23 che prevede il rilascio dei Certificati Bianchi (anche noti come Titoli di Efficienza Energetica) per i risparmi ottenuti dalla sostituzione delle lampade ad incandescenza usate nei semafori con lampade a LED.

Nell'Aprile dello scorso anno, però, è stato emanato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 aprile 2010 che ha inserito la norma UNI EN 12368:2006 nell'Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione.

Inoltre l'articolo 41, comma 8 del Codice della Strada (Dlgs 285/1992) specifica che le lanterne semaforiche devono essere omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative".

In seguito a ciò, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito che:

• la scheda tecnica n. 23 può essere applicabile indifferentemente ad interventi che prevedano la sostituzione dell'intera lanterna  o delle sole sorgenti luminose in essa contenute a patto che, in entrambi i casi, tutti i componenti siano marchiati CE e sia certificata la rispondenza dell'intera lanterna semaforica ai requisiti tecnici indicati nella norma UNI EN 12368:2006;

• la certificazione può essere rilasciata da un organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea oppure da un laboratorio universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, conformemente a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera e;

• nel caso di sostituzione delle sole sorgenti luminose, le certificazioni devono essere relative alle sorgenti luminose inserite nei tipi di lanterne semaforiche (identificati con marca e modello) oggetto dell'intervento e non sono esportabili per altre tipologie di semafori.

Vi ricordiamo che la Redazione di Nextville ha approntato, con il contributo di Fire, un'analisi di diverse schede tecniche tra quelle finora approvate dall'Autorità. Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.

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