Dlgs n. 28/2011, mancano all'appello i primi attuativi
A tre mesi dall’entrata in vigore del Dlgs rinnovabili, non c’è traccia dei primi provvedimenti attuativi la cui emanazione era prevista entro il 29 giugno 2011.
Il Dlgs 28/2011, entrato in vigore il 29 marzo 2011, contiene diverse e importanti novità che coinvolgono a 360 gradi il campo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Soltanto alcune, però, sono novità immediatamente applicabili, mentre la maggior parte necessita di specifici provvedimenti (soprattutto delibere Aeeg e decreti ministeriali).
Decreto Burden sharing
Si tratta senza dubbio di uno dei provvedimenti più attesi, chè dovrà definire, Regione per Regione, la quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17% entro il 2020, previsto dall’Unione europea.
L’emanazione del decreto è stata più volte promessa e rimandata negli anni. Una prima forma di burden sharing era prevista dall’articolo 2, comma 167, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Successivamente la Legge n. 13/2009 (di conversione del Dl 208/2008), modificando il medesimo comma 167, dava 90 giorni di tempo al Governo – a partire dal 2 marzo 2009 — per emanare un decreto, che però non è mai arrivato. Il Dlgs 28/2011 all’articolo 37 ha nuovamente ridefinito le tempistiche (entro il 29 giugno 2011) per l’adozione di un “decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni..”.
Considerando l’assenza di una strategia energetica nazionale e la difficoltà oggettiva nell’arrivare a un compromesso che possa accontentare tutte le regioni, è molto probabile che il decreto non vedrà la luce in tempi brevi.
Decreto impianti geotermici
Anche in questo caso si tratta di un provvedimento atteso da lungo tempo. Stando a quanto previsto dall’articolo 27, comma 39, della Legge n. 99/2009, entro la fine di gennaio 2010 sarebbe dovuto uscire “un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività”. Di questo decreto non se ne è avuta traccia.
Riprendendo quasi alla lettera le indicazioni della Legge n. 99/2009, il Dlgs n. 28/2011 al comma 4 dell’articolo 7 prevede entro il 29 giugno 2011 l’emanazione di un “decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata” in cui sono “stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata...”.
Direttive e decreti biometano
L’articolo 20 del Dlgs 28/2011 prevede che, entro il 29 giugno 2011, l’Aeeg emani “specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi”.
Ricordiamo che, secondo la definizione contenuta nello stesso Dlgs, il biometano è un “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”.
L’articolo 21 del Dlgs 28/2011 stabilisce che, in seguito all’emanazione di queste direttive Aegg e comunque entro il 27 luglio 2011, “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali...” sono stabilite le modalità di incentivazione del biometano immesso in rete.
In altre occasioni, l’Aeeg si è dimostrata particolarmente efficiente e rispettosa delle tempistiche nell’emanazione dei provvedimenti di sua competenza. Confidiamo che anche in questo caso possa provvedere in maniera tempestiva ad ottemperare quanto previsto dal Dlgs, in modo da velocizzare di conseguenza anche la successiva azione ministeriale.
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