Milano, 13 luglio 2011 - 00:00

Veneto, PAS per impianti fotovoltaici fino a 1 MW

La Regione Veneto approfitta della possibilità offerta dal Dlgs 28/2011, stabilendo che gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 MW saranno autorizzati con Procedura abilitativa semplificata (PAS).

Questa novità è contenuta nella Lr 8 luglio 2011, n. 13, pubblicata sul Bur regionale 8 luglio 2011 n. 50 ed entrata in vigore il giorno successivo. La legge in realtà è quasi interamente dedicata a modifiche del Piano casa e di altre norme regionali relative all’ambito edilizio, mentre l’articolo 10 contiene “Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici”.

Il comma 1 dell’articolo 10 dispone che “...rientra nella competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (MW), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 [Procedura abilitativa semplificata, ndr] ...”.

Attenzione. Va notato che qui il legislatore, con la definizione di “rilascio dell’autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici...” non si riferisce all’Autorizzazione unica prevista per impianti di taglie superiori a quelle indicate nella tabella dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, ottenuta al termine procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei servizi. Infatti, il richiamo esplicito all’articolo 6 del Dlgs 28/2011 indica chiaramente che ci si riferisce alla Procedura abilitativa semplificata, normata proprio dal citato articolo 6. Molto probabilmente, la dicitura ingannevole di “autorizzazione unica” è dovuta al fatto che con la PAS, diversamente da quanto avveniva in passato con la DIA, è previsto che sia lo stesso Comune a rendere e/o acquisire (anche mediante un’apposita mini Conferenza dei servizi) tutti quegli atti di assenso eventualmente richiesti, ma che non siano stati allegati alla PAS.

Facciamo anche notare che il medesimo comma 1 dell’articolo 10 ricorda che, ai sensi della Legge regionale n. 7/2011, per tutto il 2011 rimane vigente in Veneto la moratoria per impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza superiore a 200 kWp.

Il comma 2 dell’articolo 10 precisa che “le richieste di autorizzazione unica [in questo caso si tratta della “vera” Autorizzazione unica, ndr] presentate in Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate dalla Regione medesima, salvo quelle per le quali sia stata comunicata al richiedente la carenza dei contenuti minimi di cui agli articoli 13, 13.1, 13.2 e 13.3 ... del decreto ministeriale 10 settembre 2010, ‘Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili’, che sono trasmesse al Comune competente ai sensi del comma 1”.

Il comma 3, infine, prevede che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti e trasmetta ai Comuni la nuova modulistica.

Un’ultima segnalazione: poichè l’articolo 10 della Lr 8 luglio 2011, n. 13 parla chiaramente di “impianti solari e fotovoltaici”, rimane il dubbio se il legislatore intendesse riferirsi anche agli impianti solari termici, oltre che a quelli fotovoltaici. Sarebbe quanto mai inusuale che le procedure autorizzative del solare termico si basassero su soglie di potenza (kW installati), anzichè su soglie dimensionali (m² installati). Anche perchè è lo stesso Dlgs 28/2011, al comma 9 dell’articolo 6, a stabilire che la possibilità per le Regioni di estendere la PAS si applica “agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico”, senza alcun riferimento al termico.

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