Impianti di cogenerazione, pubblicate le nuove regole di prevenzione incendi
Il decreto 13 luglio 2011, pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 luglio 2011, aggiorna i criteri di sicurezza per l’installazione di cogeneratori e gruppi elettrogeni di potenza fino a 10.000 kW.
Il nuovo decreto ministeriale, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi", entra in vigore il 20 settembre 2011 e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia (dettate dal decreto 22 ottobre 2007 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”).
Le nuove regole riguarderanno tutte le nuove installazioni, con l’esclusione degli impianti esistenti e in possesso del Certificato di prevenzione incendi o il cui progetto sia già stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. L’allegato 1 al decreto contiene una serie di dettagliate norme tecniche, differenziate a seconda della taglia dell’impianto:
• gruppi e/o unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva superiore a 50 kW e fino a 10.000 kW (Titolo II);
• gruppi e/o unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 25 kW (Titolo III);
• gruppi e/o unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW (Titolo IV).
Per quest’ultima tipologia di cogeneratori, che comprende tipicamente i micro impianti per applicazioni residenziali, è sufficiente che l’installazione sia effettuata seguendo “le prescrizioni fornite dal fabbricante del gruppo e/o unita'di cogenerazione, riportate nel manuale di istruzioni per l'uso ed in base alle norme di buona tecnica”.
Cogena e Unimot hanno già espresso soddisfazione per la pubblicazione del decreto, che ha visto accogliere anche le loro proposte avanzate negli ultimi anni, tra cui la possbilità di coesistenza di impianti di produzione di calore con impianti di cogenerazione:
“2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unita' di cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. E' inoltre consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o piu' gruppi e/o una o piu' unita' di cogenerazione con impianti di produzione di calore (...).”
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