Milano, 28 luglio 2011 - 00:00

Liguria, aggiornate le procedure per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici

Con Dgr 8 luglio 2011, n. 770, pubblicata sul Burl del 27 luglio 2011, la Regione Liguria ha modificato alcuni iter procedurali per impianti a fonti rinnovabili, adeguandoli alla disciplina nazionale.

La delibera regionale recepisce in parte le novità apportate in materia di autorizzazioni dalle Linee guida nazionali e anche dal recente Dlgs 28/2011. Le novità in Liguria riguardano soprattutto solare termico e fotovoltaico: da oggi è sufficiente la sola Comunicazione al Comune non solo per l’installazione di “impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto” (semplificazione già prevista con precedente Dgr n. 1098/2010) ma anche di “impianti solari termici a servizio degli edifici”, con o senza serbatoio di accumulo esterno. In entrambi i casi, gli impianti devono essere realizzati “sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al Dm n. 1444/1968" [si tratta degli "agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale", ndr].

Inoltre l’articolo 23 della Legge regionale 16/2008 – così come aggiornata dalla delibera – ha inserito tra gli impianti realizzabili con DIA anche gli “impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell’edificio”. Va notato che l’articolo 23 della norma regionale parla ancora di “Denuncia di inizio attività” anzichè della “Procedura abilitativa semplificata” introdotta dal Dlgs 28/2011.

Tale mancato aggiornamento da parte della Liguria è giustificato dal fatto che Legge regionale 16/2008, così come aggiornata dalla delibera, riguarda non solo le rinnovabili ma l’intero settore degli interventi edilizi, che rimangono soggetti alla disciplina della DIA.

Ricordiamo in ogni caso che l’articolo 6 del Dlgs 28/2011 ha previsto esplicitamente che nelle Linee guida nazionali per l’autorizzazione (Dm 10 settembre 2010), tutti i riferimenti alla DIA vadano sostituiti, a partire dal 29 marzo 2011, con la nuova Procedura abilitativa semplificata. E le Regioni in questi mesi stanno via via aggiornando tutta la propria modulistica, per recepire le novità introdotte dal Dlgs 28/2011.

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