Certificazione energetica, entra in vigore l'obbligo di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci di vendita
Dal 1° gennaio 2012 gli annunci immobiliari che hanno per oggetto la vendita di edifici, dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio.
Come disposto dall'articolo 13 del Dlgs 28/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica degli edifici contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Scala di classi energetiche
Secondo il sistema di etichettatura degli edifici previsto dalle Linee Guida nazionali l'indice di prestazione energetica deve essere riportato nell'attestato di certificazione energetica anche come classe energetica di appartenenza, contrassegnata dalle lettere da A a G (dove A è il punteggio superiore e G il più basso).
La classe energetica è definita sulla base della prestazione energetica dell'edificio (EP), limitando la valutazione dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.

Il cruscotto
Per rendere più facilmente percepibile anche ai non esperti il punteggio ottenuto da ogni edificio o singola unità, le Linee guida definiscono un vero e proprio cruscotto in cui le classi energetiche sono evidenziate attraverso il colore: dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno energetico).
Il prototipo del cruscotto, del'Attestato di qualificazione energetica e dell'Attestato di certificazione energetica sono compresi negli allegati al Dm 26 giugno 2009, che contiene le Linee guida nazionali.

La clausola nei contratti di compravendita e locazione
Ricordiamo altresì, che il Dlgs 28/2011 ha anche disposto che dal 29 marzo 2011, nel contratto di compravendita come anche nel contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio.
Per la locazione, la clausola va inserita solo nel caso di unità immobiliari già dotate di Attestato di Certificazione Energetica "ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater" del Dlgs 192/2005.
Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.
La nota del Consiglio Nazionale del Notariato
Secondo una nota diramata dal Consiglio Nazionale del Notariato, sebbene sia formalmente sufficiente utilizzare per la stesura della clausola una riproduzione delle parole usate dal legislatore, "la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE; riferimenti ricognitivi dell’autodichiarazione, se trasmessa all’acquirente in un momento anteriore al rogito)".
La medesima nota afferma anche che:
• non sono più consentite le “deroghe consensuali” alla consegna della documentazione, cioè le parti non possono più dispensare il venditore dalla consegna dell'ACE e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo;
• l'autocertificazione continua a sostituire la certificazione: nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica si applica la normativa nazionale. L'articolo 9 dell'Allegato A alle Linee guida (Dm 26 giugno 2009), per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², prevede che il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
‐ l’edificio è di classe energetica G;
‐ i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
• sono equiparabili alla compravendita la permuta, la vendita di eredità, di quota di eredità o di azienda, nelle quali, naturalmente, siano ricompresi edifici o unità immobiliari per le quali sussiste l’obbligo di dotazione dell'ACE;
• la clausola può non essere inserita quando la norma regionale non prevede l'obbligo di dotazione dell'Attestato di Certificazione Energetica, come nel caso di edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, i depositi, ecc.
Il coordinamento con la normativa regionale
Alcune regioni (come per esempio Lombardia), prevedono che la classe energetica sia riportata anche sugli annunci di locazione.
In merito, invece, alla clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio, alcune regioni (come per esempio la Liguria e la Lombardia), nonostante la norma nazionale non lo prevedesse più, hanno ripristinato l'obbligatorietà di allegare l'Attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita. Il dibattito giuridico sulla legittimità delle regioni di normare su una questione (la nullità dei contratti) di stretta competenza dello Stato è stata materia di numerevoli discussioni. D'altra parte è indubbia la prevalente competenza delle regioni in materia di Certificazione energetica.
Per conoscere nel dettaglio quanto disposto dalla normativa regionale, invitiamo a consultare la nostra sezione Politiche regionali (menu principale in alto) dove è possibile conoscere le modalità con cui le diverse regioni hanno adottato le norme sulla certificazione energetica degli edifici.
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