Milano, 2 agosto 2011 - 00:00

Requisiti serre fv, il Quarto Conto energia bocciato dal Tar

Con una ordinanza depositata in segreteria il 29 luglio, il Tar Lazio sez. III sospende in via cautelare l’applicazione dei requisiti costruttivi previsti dal Quarto Conto Energia per le serre fotovoltaiche.

Il ricorso al Tar era stato presentato da un fondo internazionale, che aveva effettuato investimenti per la realizzazione di quattro serre fotovoltaiche sulla base dei requisiti tecnici previsti dal Terzo Conto energia (Dm 6 agosto 2010, articolo 20, comma 5). Ma l’improvviso stop al Terzo Conto energia, decretato dal Dlgs 28/2011, e la successiva uscita del Quarto Conto energia (Dm 5 maggio 2011) hanno visto una modifica delle caratteristiche richieste alla serre fotovoltaiche.

La sospensione decisa dal Tar riguarda l’articolo 14, comma 2, seconda parte, del Dm 5 maggio 2011, “relativamente al rapporto di ‘copertura delle’ serre con gli impianti del fotovoltaico”. Ecco la parte del decreto che risulta oggi sospesa dall’ordinanza:

“Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”.

Il Tar ha ravvisato che “l’applicabilità del suddetto criterio ad impianti per i quali risulta già rilasciata l’autorizzazione sulla base della pregressa normativa... appare irragionevole e lesiva degli interessi di parte ricorrente per gli aspetti connessi al finanziamento dell’opera”.

Gli avvocati Germana Cassar, partner dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi, e Angelo Clarizia, che hanno assistito il fondo nel ricorso, esprimono soddisfazione: “E’ una prima vittoria da cui emerge che i Ministeri non hanno tenuto conto dei diritti acquisiti e degli investimenti fatti dagli imprenditori e basati sui parametri del Terzo Conto Energia. E’ una vittoria molto importante perché segna un primo orientamento e una prima pronuncia a favore degli operatori del settore dopo l’approvazione del decreto legislativo 28/2011 e del Quarto Conto Energia. L’idoneità alla coltivazione delle serre è, infatti, valutata e approvata dagli enti locali competenti e quindi non può essere messa in discussione dal Ministero dello Sviluppo Economico”.

Per le pronunce nel merito sul ricorso, occorrerà attendere l’udienza del 23 febbraio 2012, data nella quale il Tar dovrà esprimersi anche sui molti ricorsi relativi agli impianti a terra presentati da decine di aziende e associazioni di produttori. 

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