Milano, 8 agosto 2011 - 00:00

Certificati Bianchi, chiarimenti sulla scheda tecnica n. 25a

Con un comunicato del 1° agosto 2011, l'AEEG dà la possibilità agli operatori di applicare una nuova modalità di vendita dei dispositivi di spegnimento automatico: lo storno di punti accumulati nell'ambito di un programma di fidelizzazione.

La scheda tecnica 25a, approvata con la Delibera EEN 2/10, prevede il rilascio di Certificati Bianchi per i risparmi ottenuti attraverso l'installazione di dispositivi di spegnimento automatico di apparecchiature in modalità stand-by in ambito domestico (prese master-slave, dispostivi che agiscono sullo stand-by con l'uso del telecomando, ecc. Per maggiori informazioni vedi Riferimenti).

La scheda prevede che queste apparecchiature possano essere vendute attraverso:

 

• la vendita diretta ai clienti con applicazione di uno sconto compreso tra il 40% e il 60% del prezzo di acquisto altrimenti praticato dal rivenditore;

 

• l'adozione di un prezzo minimo, pari a 5 euro per i dispositivi di spegnimento automatici e a 3 euro per le lampade fluorescenti compatte.

A queste modalità, se ne aggiunge ora un'altra: lo storno di punti accumulati nell'ambito di un programma di fidelizzazione. I risparmi provenienti dalla vendita scontata di tali dispositivi sono, dunque, riconosciuti anche se non c'è il pagamento di un esplicito corrispettivo in denaro da parte del cliente.

"Si può ritenere in generale accettabile — afferma l'Autorità nel comunicato — anche l'utilizzo di una modalità di "pagamento virtuale" attraverso lo storno di punti accumulati nell'ambito di un programma di fidelizzazione purchè sia chiaro al cliente che i punti stornati potrebbero essere alternativamente utilizzati anche per ottenere altri beni o sconti con un oggettivo controvalore monetario di entità pari o superiore al prezzo minimo unitario di 5 euro indicato nella scheda tecnica".

Non essendo disponibili gli scontrini fiscali richiesti dalla scheda tecnica come controprova dell'avvenuta vendita scontata e quindi dell'effettivo risparmio ottenuto dall'uso che il cliente farà del dispositivo nella sua abitazione, l'Autorità precisa che tra la documentazione da conservare devono rientrare:

un documento dal quale emerga, per ciascun cliente, l'espressa richiesta di utilizzare i propri punti fedeltà per acquistare il dispositivo "anti stand-by";

un archivio anche informatizzato attestante, per ciascun cliente, i punti detratti a seguito della richiesta dello stand-by e contenente nome, cognome e indirizzo completo dei partecipanti all'iniziativa;

il regolamento delle operazioni a premio, che il venditore deve redigere ai sensi del DPR 430 del 2001, da cui in particolare risulterebbe il valore monetario attribuito ai punti.

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