Milano, 30 agosto 2011 - 00:00

Umbria: linee guida rinnovabili e individuzione aree non idonee

Con il Regolamento 29 luglio 2011 n. 7, anche l’Umbria si aggiunge alla lunga lista delle Regioni che hanno recepito le Linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010).

Il regolamento regionale, pubblicato sul Bur 5 agosto 2011 n. 34, contiene anche — nell’Allegato C — l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. Il provvedimento ridefinisce anche, in chiave semplificatoria, gli iter autorizzativi previsiti per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche alla luce delle importanti modifiche introdotte dal Dlgs 28/2011.

PAS e comunicazione al Comune

La PAS — procedura abilitativa semplificata — viene estesa alla realizzazione di progetti di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW da realizzare con moduli a terra ubicati in aree agricole da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.

Nota bene. L’articolo 6 del regolamento specifica che “nelle aree agricole è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata”.

La semplice comunicazione di inizio lavori al Comune viene invece estesa alla realizzazione di progetti di:

• impianti fotovoltaici fino a 20 kW con moduli a terra (fino a 50 kW se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo);

• impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza se realizzati su edifici, tettoie, serre, pensiline;

• impianti eolici di altezza, misurata al mozzo del rotore, pari o inferiore a 8 metri, da realizzare nelle aree di pertinenza di edifici e per fini di autoconsumo.

Le procedure amministrative da seguire sono indicate, fonte per fonte, nell’Allegato A al regolamento.

Aree non idonee

L’Allegato C individua tutte le aree non idonee per specifiche tipologie di fonti e per determinate soglie di potenza. A differenza dellea maggior parte delle regioni, l’Umbria non si è limitata al fotovoltaico ma ha esteso l’individuazione delle aree non idonee (e delle relative eccezioni) anche all’eolico, all’idroelettrico, alle biomasse, al biogas e al geotermoelettrico.

Altre disposizioni

L’articolo 10 determina gli oneri istruttori, a carico del proponente, da corrispondere a favore della Provincia competente e del Comune:

• per gli impianti autorizzati dalla Provincia con procedimento unico, le spese istruttorie sono pari allo 0,025% (impianti fino a 500 kW) e 0,03% (impianti sopra i 500 kW)  delle spese complessive di investimento;

•  per gli impianti autorizzati dal Comune con PAS, le spese istruttorie sono pari allo 0,015% (impianti fino a 500 kW) e 0,02% (impianti sopra i 500 kW)  delle spese complessive di investimento.

Il comma 4 dell’articolo 4 prevede una cauzione non inferiore a 50 €, da presentare alla Provincia, per ciascun kW di potenza installata (solo per impianti autorizzati con procedimento unico) a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino.

Segnaliamo anche il comma 5 dell’articolo 3, che prevede che siano comunque soggetti ad autorizzazione unica gli impianti a fonti rinnovabili per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità oppure la valutazione di impatto ambientale.

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