Milano, 8 settembre 2011 - 00:00

Agenzia Dogane: nuove modalità di contabilizzazione nelle officine elettriche con impianti di cogenerazione

Con Nota prot. n. 75649/RU del 6 settembre 2011, l’Agenzia delle dogane ridefinisce le modalità di accertamento, ai fini fiscali, delle quantità di prodotto energetico utilizzato dai cogeneratori per produrre energia elettrica e calore.

La Nota dell’Agenzia deriva dalla necessità di distinguere, “nelle more dell'emanazione di specifici decreti fiscali relativi alla cogenerazione nonché di puntuali istruzioni su particolari prodotti energetici impiegati nella generazione combinata di energia elettrica e di calore”, la quantità di prodotto impiegato per “l’uso combustione” da quello utilizzato per la produzione di elettricità. 

Tale calcolo, in passato, veniva effettuato con le modalità stabilite dalla Direzione centrale produzione e consumi, telex prot. 2768/7/VII del 5 giugno 1998, che oggi in seguito a modifiche normative non risultano più applicabili.

L’Agenzia quindi ricorda che presso le officine elettriche cogenerative, il calore deve essere di norma accertato tramite appositi contabilizzatori, mentre l’energia elettrica prodotta viene misurata con appositi misuratori fiscali, con tutte le specifiche tecniche ricordate dalla recente circolare 17/D del 23 maggio 2011 (vedi Riferimenti).

La percentuale di prodotto energetico utilizzata per la produzione di calore  “è calcolata come rapporto tra il calore disponibile come sopra misurato e l'energia complessivamente resa disponibile per l'impiego dal prodotto energetico medesimo, vale a dire la somma (effettuata in unità di misura omogenee) della lettura del contatore del calore e di quello dell'energia elettrica prodotta.” Per quanto riguarda invece la produzione di energia elettrica, “la percentuale di prodotto energetico destinata... è data dal rapporto tra l'energia elettrica prodotta e la predetta energia disponibile complessiva”. Quindi, “moltiplicando le predette percentuali per la quantità di prodotto energetico complessivamente consumata nel periodo considerato (misurata con le consuete modalità), si ottiene la quantità di prodotto rispettivamente destinata ad uso combustione ed alla generazione di elettricità”.

L’esercente l’officina elettrica deve fornire all’Ufficio delle Dogane, a consuntivo annuo, “la comunicazione dell'energia termica utile prodotta nell'esercizio finanziario, quale risulta dalle letture del relativo contatore”, oltre naturalmente alla dichiarazione di immissione in consumo dell’energia elettrica. Sulla base dei dati forniti, l’Ufficio “procede alla determinazione degli eventuali conguagli di imposta sul prodotto energetico impiegato nella cogenerazione”.

La Nota del’Agenzia, infine, contiene precide disposizioni sugli obblighi procedurali e sulle modalità di calcolo per le officine elettriche prive del contatore di calore.

Per consultare la Nota dell’Agenzia, si vedano i Riferimenti qui sotto.

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