Certificati bianchi, illegittimo diniego se si rispettano schede tecniche
È illegittimo da parte dell'Autorità per l'energia negare il riconoscimento di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) a progetti di risparmio energetico per carenza documentale quando essa è in linea con le schede tecniche dell'Autorità.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato con sentenza 25 luglio 2011, n. 4448, accogliendo il ricorso di una società che si era vista negare dall'Autorità per l'energia la certificazione di progetti di risparmio energetico presentati (progetti di consegna di lampade a basso consumo all'utenza domestica) – e quindi la corresponsione dei certificati bianchi – sulla base di carenze documentali.
I Giudici hanno invece rilevato che in base alle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti, la società aveva rispettato le incombenze documentali previste, meno restrittive di quelle adottate in seguito dall'Autorità con delibera 4/08. L'Autorità poteva sempre verificare in concreto la destinazione delle lampade al consumo domestico, ma nel caso di specie tale accertamento non fu effettuato.
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