Obbligo rinnovabili negli edifici: entrano in vigore le disposizioni del Dlgs 28/2011
Regioni e Comuni avrebbero dovuto, entro il 25 settembre 2011, adeguare le proprie disposizioni in materia di obbligo di rinnovabili sugli edifici alle disposizioni del Dlgs 28/2011.
In caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla norma nazionale.
Ricordiamo che l’articolo 11 e l’Allegato 3 del Dlgs 28/2011 hanno ridefinito i tempi e i criteri di integrazione delle rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici “sottoposti a ristrutturazione rilevante”.
Nota bene: Il Dlgs 28/2011 (articolo 2, comma 1, lettera m) ha introdotto per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”. Si tratta di un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.
E’ previsto che le fonti rinnovabili dovranno coprire, con percentuali di obbligo crescenti negli anni, i consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento degli edifici. Attenzione, però: nonostante tali disposizioni siano in vigore già da oggi, gli obblighi veri e propri si applicheranno solo alle richieste di titoli edilizi presentate a partire dal 31 maggio 2012.
Ci limitiamo qui a segnalare schematicamente alcuni tra gi aspetti più importanti degli obblighi a venire, rimandando ai Riferimenti in fondo alla news per un approfondimento più completo:
• gli impianti a fonti rinnovabili installati per assolvere gli obblighi, potranno accedere agli incentivi statali (conto energia, detrazioni fiscali, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. L’unica eccezione è costituita dai fondi rotativi e di garanzia;
• per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%;
• le Regioni possono prevedere valori di integrazione superiori rispetto a quelli del Dlgs 28/2011;
• in ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
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