Emilia Romagna, novità su certificazione energetica e rinnovabili negli edifici
Con la Dgr 2366/2011, l'Emilia Romagna è la prima regione a recepire la norma nazionale sull'obbligo delle rinnovabili negli edifici. La medesima delibera obbliga anche a pubblicare la classe energetica dell'edificio negli annunci di vendita.
La giunta regionale, lo scorso 26 settembre ha deliberato la modifica parziale agli allegati della Delibera 156/2008. La modifica ha riguardato:
• gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti da rispettare per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante (allegato 2);
• le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e impianti per i casi in cui vi sia l'impossibilità tecnica di coprire il fabbisogno energetico degli edifici attraverso l'impiego di fonti rinnovabili (allegato 2);
• disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle pompe di calore (allegato 3);
• le procedure per la certificazione energetica degli edifici riguardo l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio negli annunci di vendita (allegato 1).
Obbligo delle rinnovabili negli edifici
L'Allegato 2 alla Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, così come modificata dalla Dgr 26 settembre 2011, n. 1366, dispone che in sede progettuale, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è obbligatorio prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di una ben definita quota dei consumi di energia elettrica dell’edificio.
È il Dlgs 28/2011 a introdurre per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”. Si tratta di un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.
Il medesimo decreto cambia anche la definizione di “edificio di nuova costruzione”, che è da intendere come un “edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. E cioè il 29 marzo 2011.
Con tale provvedimento, l'Emilia Romagna è la prima regione in Italia a recepire quanto disposto dal Dlgs 28/2011 in materia di obbligo delle rinnovabili negli edifici.
Per maggiori informazioni sui requisiti e le condizione dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici previsti dal Dlgs 28/2011 vedi Riferimenti.
In specifico, ai punti da 20 a 24, l'allegato definisce i tempi di entrata in vigore dell'obbligo, la percentuale obbligatoria di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e i coefficienti di calcolo per stabilire la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati negli edifici. Le percentuali e i coefficienti sono più restrittivi rispetto a quanto previsto dal Dlgs 28/2011.
Produzione di energia termica: percentuali e tempi
A partire dal 31 maggio 2012, nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o di ampliamenti come definiti nella Parte Prima, al punto 3.1 lettera b) della Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, l’impianto termico e l’impianto idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da coprire sia la percentuale fissa di produzione di acqua calda sanitaria, sia una percentuale variabile di energia termica calcolata sulla somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Ecco le percentuali variabili, secondo la tempistica delle relative costruzioni:
• 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2014;
• 50% se la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2015.
Lettera b), punto 3.1, Parte Prima Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156
"(...) ampliamento dell'edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati".
Questi obblighi sono:
• ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;
• incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
Produzione di energia elettrica
A partire dal 31 maggio 2012, l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili deve avere caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle seguenti condizioni:
• potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m² di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
• potenza elettrica P installata non inferiore a:
— P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2014,
— P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015,
dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m².
Tali obblighi sono:
• ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;
• incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
Impossibilità tecnica
Il punto 23 dell'Allegato 2 dispone che, nel caso in cui non fosse tecnicamente impossibile ottemperare agli obblighi appena descritti, il progettista deve evidenziarne i motivi nella relazione tecnica che il proprietario dell'edificio, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, deve depositare presso l'amministrazione comunale.
In tali casi è comunque obbligatorio ottenere determinati indici di prestazione energetica dell'edificio da calcolare con una specifica formula indicata sempre al punto 23.
Pompe di calore
La lettera g) del Requisto 6.6 dell'Allegato 3, prevede che l'indice di prestazione energetica delle pompe di calore deve essere calcolata in base ai criteri di cui all’Allegato VII della Direttiva 28/2009. Segue la metodologia da applicare.
Il rispetto degli obblighi è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione o alla ristrutturazione.
Per i progetti di edifici che assicurano una copertura del fabbisogno energetico con produzione da fonti rinnovabili del 30% superiore agli obblighi imposti, è previsto un bonus volumetrico pari al 5%.
La norma, infine, prevede che le modalità applicative di tali obblighi devono essere definiti attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.
Obbligo di indicazione della classe energetica negli annunci di vendita
L'allegato 1 alla Delibera 152/2008, come modificata dalla Dgr 26 settembre 2011, n. 1366, obbliga a riportare negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell'attestato di certificazione energetica.
Per maggiori informazioni sulle norme e le procedure della certificazione energetica in Emilia Romagna vedi i Riferimenti qui sotto.
Pagine correlate
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Dgr 26 settembre 2011, n. 1366
in Nextville (Norme e Interpretazioni)
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Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (versione coordinata con modifiche)
in Nextville (Norme e Interpretazioni)
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Emilia Romagna. La legge regionale sulla certificazione energetica
in Nextville (Politiche regionali)
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L'obbligo rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a "ristrutturazione rilevante"
in Nextville (Efficienza Energetica)