Certificati Bianchi 2011 cogenerazione: info, refusi e dubbi
La redazione di Nextville ha pubblicato le pagine sulle procedure da seguire per l'accesso al regime di sostegno previsto dal Dm 5 settembre 2011 per la cogenerazione ad alto rendimento. Vi segnaliamo un refuso del GSE e alcuni dubbi.
Lo scorso 24 ottobre il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato la nuova sezione dedicata alla cogenerazione ad alto rendimento, in cui sono contenute procedure e modulistiche per la richiesta di riconoscimento CAR e per l'ottenimento dei Certificati Bianchi.
Il complesso intrico di norme che nel corso di questi ultimi anni ha caratterizzato la definizione di cogenerazione ad alto rendimento ha costretto il Gse a predisporre un altrettanto intricato complesso di moduli da compilare e inviare al Gse medesimo. Sono stati individuati 16 casi suddivisi in quattro categorie basate sulla data di entrata in esercizio degli impianti. Ogni caso richiede un set di documenti riconducibili a 9 diverse tipologie di richieste.
Abbiamo tentato di districare questa matassa predisponendo le nuove pagine analitiche sulle procedure per l'accesso ai Certificati Bianchi per la Cogenerazione (vedi Riferimenti).
Un refuso del GSE
In tutti i moduli di Richiesta (esclusa la numero 2) pubblicati il 24 ottobre, tra gli allegati da presentare (e precisamente quello richiesto quasi sempre al punto 3.b) era scritto:
"Relazione Tecnica di Riconoscimento dell’impianto e dell’unità di cogenerazione e descrizione dei metodi di misura e dei criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze che concorrono al calcolo dell’indice PES, secondo quanto indicato nel capitolo 3.2.1 della procedura GSE".
e al punto 3.f era scritto:
"eventuale ulteriore documentazione indicata nella procedura di riconoscimento del GSE e nella normativa di riferimento collegata".
Si trattava di un errore: due giorni dopo, il 28 ottobre 2011, il riferimento alle procedure GSE per il calcolo del PES è stato eliminato. Ora le medesime Richieste al punto 3.b riportano, correttamente:
"Relazione Tecnica di Riconoscimento dell’impianto e dell’unità di cogenerazione e descrizione dei metodi di misura e dei criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze che concorrono al calcolo dell’indice PES".
e al punto 3.f:
"eventuale ulteriore documentazione indicata nella normativa di riferimento collegata".
Attenzione, dunque:
Chi ha scaricato i moduli tra il 26 e il 28 ottobre, deve tornare sul sito del Gse e scaricare quelli attualmente disponibili nella versione aggiornata.
Alcuni dubbi
Le procedure mancanti
Il fatto che sia stato tolto il riferimento alle procedure per il calcolo del PES, fa supporre che esse non siano previste e che il Gse ritenga sufficiente quanto disposto dalla normativa vigente.
Tuttavia sono numerose le incognite legate al calcolo del PES. Molti operatori del settore e associazioni hanno evidenziato queste difficoltà. Ci si aspettava che il GSE emanasse delle regole tecniche, così come fece l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il calcolo dell'IRE e del LT, pubblicando la delibera 42/2002.
Si può anche supporre che queste siano in fase di redazione. Abbiamo posto questa domanda al Gse e siamo ancora in attesa di una risposta.
Quali norme erano in vigore dall'1-4-99 al 4-4-02?
Secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 4, Dlgs 28/2011, gli impianti entrati in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 6 marzo 2007 hanno diritto al 30% dei Certificati Bianchi CAR di cui godranno gli impianti cogenerativi ad alto rendimento entrati in esercizio dopo il 7 marzo 2007, data dell'entrata in vigore del Dlgs 20/2007.
Nel periodo intercorso tra il 1° aprile 1999 e il 6 marzo 2007, le norme in fatto di cogenerazione hanno subito delle modifiche. Per tenere conto dell'evoluzione normativa, il GSE ha suddiviso questa categoria di impianti in due sottoinsiemi:
• quelli entrati in esercizio tra 1° aprile 1999 (data di entrata in vigore del Dlgs 79/99) e il 4 aprile 2002 (ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della Delibera 42/2002);
• quelli entrati in esercizio tra il 5 aprile 2002 (data di entrata in vigore della Delibera 42/2002) e il 7 marzo 2007 (data di entrata il vigore del Dlgs 20/2007), quando era vigente la Delibera 42/02 e occorreva calcolare IRE e LT per il riconoscimento dell'impianto come cogenerativo ad alto rendimento.
Agli impianti entrati in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 4 aprile 2002, il Gse chiede di allegare alla domanda la "Richiesta per il riconoscimento del funzionamento in cogenerazione dell’unità ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio", dove occorre appunto indicare quali norme erano in vigore alla data di entrata in esercizio dell'impianto. In quel periodo, era il vigore il 79/99 ma privo dell'applicativo (che arriverà solo nel 2002 con la delibera AEEG n. 42.)
Secondo quali norme questi impianti erano riconosciuti come cogenerativi? La redazione di Nextville non è riuscita a rispondere a questa domanda. Lasciamo la parola ai nostri lettori più attenti, che potranno scriverci a redazione@nextville.it
Niente più agevolazioni?
I soggetti titolari di impianti che non vogliono accedere ai Certificati Bianchi (perchè accedono già ad altre forme di incentivazione), possono fare richiesta del solo riconoscimento del funzionamento dell'impianto come cogenerativo ad alto rendimento. A tale scopo, il Gse ha predisposto la Richiesta numero 1.
Ebbene, tale richiesta presuppone sempre e solo il calcolo del PES. Ci domandiamo: ciò implica che gli impianti entrati in esercizio prima del 2011, che erano cogenerativi ai sensi della 42/2002 e non lo sono ai sensi del Dlgs 20/2007 come integrato dal Dm 4 agosto 2011 non potranno più accedere a tutte le agevolazioni previste per la CAR (priorità di dispacciamento, agevolazioni sulle accise, ecc.)?
La nostra interpretazione propende per una risposta affermativa a questa domanda. Se qualcuno dei nostri lettori ha un'interpretazione diversa, può comunicarcela a redazione@nextville.it
Una precisazione
La scadenza al 30 novembre
Precisiamo che il termine del 30 novembre per l'invio delle richieste è riferito alle produzioni relative agli anni 2008, 2009 e 2010. In pratica: gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010 hanno tempo fino al 30 novembre per richiedere gli incentivi relativi a quegli anni di produzione. Per gli anni successivi la scadenza è il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2012 (per le produzioni dell’anno 2011 e seguenti).
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