Milano, 2 novembre 2011 - 00:00

Delibera Aeeg, stabiliti i corrispettivi per certificazione fine lavori degli impianti fv

Con delibera Arg/elt 149/11 del 27 ottobre 2011, l’Autorità aggiorna e integra alcune disposizioni del Quarto Conto energia (Dm 5 maggio 2011).

Tra le novità previste dalla delibera, che maggiormente interessano gli operatori del settore, segnaliamo la definizione del corrispettivo, a carico dei soggetti responsabili degli impianti, per le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete.

Ricordiamo che i “grandi impianti” fotovoltaici, per i quali nel 2011 e 2012 è prevista l’iscrizione al Registro, devono produrre e trasmettere — in allegato alla comunicazione di fine lavori – una “certificazione di fine lavori” al GSE e al gestore di rete. La certificazione di fine lavori è una perizia asseverata, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, il gestore di rete deve verificare la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.

L’articolo 4 della delibera Arg/elt 149/11 introduce quindi una remunerazione per tale attività di verifica svolta dal gestore di rete. Il corrispettivo introdotto dall’Aeeg è pari a :

a) 100 euro per potenze fino a 50 kW;

b) 200 euro per potenze superiori a 50 kW e fino a 100 kW;

c) 500 euro per potenze superiori a 100 kW e fino a 500 kW;

d) 700 euro per potenze superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;

e) 1.000 euro per potenze superiori a 1.000 kW e fino a 6.000 kW;

f) 2.000 euro per potenze superiori a 6.000 kW e fino a 10.000 kW;

g) 4.000 euro per potenze superiori a 10.000 kW.

Per comunicazioni di data completamento impianto post 1° dicembre 2011

A partire dal 1° dicembre 2011, il corrispettivo viene versato dal richiedente la connessione al gestore di rete all’atto dell’invio (al medesimo gestore) della comunicazione di completamento della realizzazione dell'impianto di produzione, dando evidenza dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento (o anche di mancata evidenza dell'avvenuto pagamento), il gestore di rete invia un sollecito al richiedente. L'evidenza dell'avvenuto pagamento è condizione necessaria per la decorrenza del tempo per l'attivazione della connessione.

Per comunicazioni di data completamento impianto pre 1° dicembre 2011

Se al 1° dicembre 2011 è già stata effettuata la comunicazione di completamento della realizzazione dell'impianto di produzione, il gestore richiede il versamento del corrispettivo entro i successivi 30 giorni.

Unicamente se tale scadenza è antecedente o corrispondente alla data di decorrenza del tempo per l’attivazione della connessione, in caso di mancato pagamento (o anche di mancata evidenza dell'avvenuto pagamento), il gestore di rete invia un sollecito al richiedente. L'evidenza dell'avvenuto pagamento è condizione necessaria per la decorrenza del tempo per l'attivazione della connessione.

In tutti gli altri casi, in caso di mancato pagamento (o anche di mancata evidenza dell'avvenuto pagamento), il gestore di rete invia un sollecito al richiedente. Se il richiedente non effettua il pagamento entro i successivi 30 giorni, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE, che sospende l’erogazione dell’incentivo. La sospensione termina a seguito della dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

Indennizzi per ritardi da parte del gestore di rete

Se il gestore non effettua la verifica entro i 30 giorni dall'invio della comunicazione, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico di 20 euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo del gestore dovesse comportare la perdita del diritto alla tariffa incentivante, si applicano gli indennizzi già previsti dalla delibera ARG/elt 181/10.

Pagine correlate