Gse, applicazione web per lo Scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra punti in immissione e in prelievo
Con una nota del 3 novembre, il GSE comunica che sul proprio portale è in esercizio l’applicazione per lo Scambio sul posto altrove (SSA), cioè per lo Scambio sul posto in cui non vi è obbligo di coincidenza tra punti in immissione e in prelievo.
Ricordiamo che l'articolo 27, comma 4, della legge 99/2009, aveva introdotto la possibilità per i Comuni fino a 20mila residenti di poter "usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, (...), per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete".
Analogamente, l'articolo 27, comma 5, della legge 99/2009, aveva esteso tale vantaggio al Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio di poterne usufruire anche per impianti con potenza superiore a 200 kW.
Queste disposizioni normative sono state successivamente attuate con Delibera dell'Autorità ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Soltanto ora, però, il GSE ha provveduto ad aggiornare le Disposizioni tecniche di funzionamento con tutte le istruzioni necessarie per la presentazione dell’istanza Scambio sul posto altrove (SSA).
Per poter presentare istanza, è necessario che i punti in prelievo, in immissione o misti (contestuale prelievo e immissione) non siano inseriti in una convenzione di Scambio sul posto (SSP) o in un altro contratto di cessione di energia elettrica con il GSE, come il Ritiro dedicato (RID), o con un soggetto terzo.
Il GSE ha stabilito che i soggetti interessati, che hanno già sottoscritto per i punti in prelievo una convenzione attraverso le applicazioni SSP o RID, "dovranno prima richiedere la risoluzione del contratto sottoscritto (SSP o RID) per procedere, successivamente, a una nuova richiesta mediante l’applicazione SSA. In tali casi la data di decorrenza della convenzione SSA sarà successiva alla data di chiusura delle convenzioni SSP o RID."
Per i soggetti interessati che invece non hanno ancora sottoscritto alcuna convenzione di SSP o RID sui suddetti punti, "in previsione di proporre istanza esclusivamente mediante l’applicazione SSA, è stato previsto un periodo transitorio, con termine il 31 dicembre 2011, entro il quale potranno inserire tutti i punti in una unica convenzione e richiederne l’attivazione con data di decorrenza retroattiva comunque non precedente al 1° gennaio 2010".
Si vedano i link qui sotto nei Riferimenti per avere il quadro completo e aggiornato delle nuove procedure per l'accesso allo Scambio sul Posto.
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