Detrazioni fiscali 36%, chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate recepisce quanto disposto dal Dl 70/2011 in merito alla soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori e chiarisce quali sono i documenti da conservare.
Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36%, non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Lo stesso decreto dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."
Tale provvedimento è stato pubblicato il 3 novembre 2011 col nome Provvedimento Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, prot. n. 2011/149646.
Il provvedimento recepisce la soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara e precisa quale documentazione occorre conservare a cura del contribuente. Niente è detto a proposito della documentazione da indicare nella dichiarazione dei redditi.
La documentazione da conservare
I documenti da conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo sono i seguenti:
• "le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
• per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
• ricevute dei bonifici di pagamento.
I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi
Il Dl 70/2011 ha disposto l'obbligo di "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione".
È previsto che nel modello Unico e nel modello 730 il contribuente avrà uno spazio dove sarà possibile inserire questi dati, con i relativi allegati; gli stessi che prima dovevano esssere indicati e allegati alla comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara. Per maggiori informarzioni vedi Riferimenti qui sotto
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