Aree non idonee, bocciatura per i divieti generalizzati del Molise
Con sentenza n. 308 dell’11 novembre 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi due punti della Lr n. 23/2010 del Molise relativi all’individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Si tratta della lettera c-bis del comma 1 e il comma 1-bis dell'articolo 2 della Lr n. 23/2010, con i quali sono state inserite tra le aree non idonee “l'area costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei più rilevanti valori archeologici emergenti dal territorio regionale” e “le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo".
La Corte Costituzionale ha censurato tali disposizioni poiché esse prevedono “un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”. Infatti, ricorda la Corte, secondo le indicazioni dell’Allegato 3 delle Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010), “l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto e … non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela".
Inoltre, secondo la Corte costituzionale, il giudizio sulla non idoneità dell’area espresso dal Legislatore regionale è avvenuto “senza una adeguata e preventiva istruttoria che tenesse conto dei diversi interessi coinvolti”, come sarebbe invece previsto dal paragrafo 17 delle Linee guida nazionali, arrivando a vietare “l'installazione di ogni tipo di impianto alimentato da fonte di energia alternativa, indipendentemente dalla sua tipologia o potenza”.
Nel porre tale divieto generalizzato, le disposizioni molisane impugnate dalla Corte “limiterebbero il libero accesso al mercato dell'energia, creando una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra gli operatori delle diverse aree del Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia” e “impedirebbero il rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato, i quali manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili”.
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