Lombardia, in vigore l'obbligo di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci di vendita e locazione
Dal 1° gennaio 2012, negli annunci di vendita e di locazione dovrà essere chiaramente riportata la prestazione energetica e la classe energetica degli edifici.
Con la Deliberazione Giunta regionale 24 novembre 2011, n. IX/2555 la Regione Lombardia ha disposto che dal primo gennaio dell'anno prossimo tutti gli annunci di vendita o locazione pubblicati su:
• giornali,
• manifesti,
• volantini,
• siti web,
e trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.), dovranno dichiarare:
• le prestazioni energetiche degli edifici (kWh/m2 per anno o kW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d'uso dell'edificio)
• e la classe energetica riportata nell'attestato di certificazione energetica.
In caso di edifici per cui i lavori sono ancora in corso, negli annunci occorre indicare:
• il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o kW/h/m3 per anno), riportato nella più recente relazione ex articolo 28 della legge 10/1991 depositata presso il Comune di competenza
• e la classe energetica corrispondente
L'obbligo vale sia per le singole unità immobiliari che per interi edifici, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
Esenzioni
Non sono soggetti all'obbligo:
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
• i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
• gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
• le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.
In questi casi, gli annunci dovranno riportare la dicitura "Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione".
Sanzioni
Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta l'obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa che va dai 1.000 € ai 5.000 €.
L'accertamento e la contestazione della violazione è in capo al Comune, che infliggerà la multa e ne incasserà il valore.
Il CESTEC (CEntro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività), l'organismo regionale di accreditamento della Regione Lombardia, è tenuto a verificare periodicamente il rispetto dell'obbligo negli annunci commerciali e le conseguenti misure adottate dai Comuni competenti. Le risultanze di tale verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.
Pagine correlate
-
Dgr 24 novembre 2011, n. IX/2555
in Nextville (Norme e interpretazioni)
-
La legge regionale lombarda sulla certificazione energetica
in Nextville (Politiche regionali)