Quarto Conto energia, aggiornate le Regole applicative
Ieri il GSE ha pubblicato la terza revisione delle Regole applicative che tiene conto delle ultime novità intervenute nelle procedure da seguire per l'invio della richiesta utile all'ottenimento della tariffa incentivante.
A seguito di numerose richieste di chiarimento, in questi ultimi mesi sono stati pubblicati diversi comunicati stampa con cui il Gestore dei Servizi Energetici ha fornito maggiori dettagli su alcuni aspetti procedurali nell'invio della richiesta per l'accesso alla tariffa incentivante Conto energia.
Tutte queste precisazioni sono ora state ricomprese nelle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal Dm 5 maggio 2011" attraverso l'aggiornamento del 2 dicembre 2011.
L'aggiornamento delle Regole applicative ha riguardato:
• il premio "made in Europe"
L'articolo 14 del Dm 5 maggio 2011 prevede un premio tariffario per prodotti realizzati in Europa. Se il costo di investimento di un impianto, per la parte che attiene alle componenti diverse dal lavoro, è almeno per il 60% è di provenienza europea, quell'impianto ha diritto ad un incremento del 10% della tariffa di riferimento.
La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso la produzione sia realizzata in Paesi che fanno parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo — SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Il Soggetto Responsabile che intende accedere a questo premio deve trasmettere al GSE informazioni relativamente al costo e alla provenienza del singolo componente.
Il documento che deve certificare la provenienza dei componenti dell'impianto — precedentemente denominato Certificato di ispezione di fabbrica (Factory inspection) — si chiama ora "Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation/Declaration)" e deve avere i requisiti indicati nella Variante 1 della Guida CEI 82-25, pubblicata nel novembre scorso.
A differenza di quanto avveniva precedentemente, nelle Regole applicative sono ora riportate nel dettaglio le informazioni che la Factory inspection deve contenere per i moduli in silicio cristallino extra-UE/SEE che contengano almeno un componente (inteso come: silicio cristallino, wafer o cella) prodotto in UE/SEE.
Per i moduli in silicio cristallino extra-UE/SEE che contengano almeno un componente (inteso come: silicio cristallino, wafer o cella) prodotto in UE/SEE, l’Attestato deve interessare sia il sito di assemblaggio dei moduli sia il sito di produzione dei componenti e, oltre alle informazioni previste per i componenti prodotti in UE/SEE, dovrà dimostrare che i moduli sono stati realizzati impiegando almeno un componente (silicio cristallino, wafer o cella) proveniente dai paesi UE/SEE, riportando le seguenti ulteriori informazioni:
— indicare i componenti di provenienza UE/SEE (silicio cristallino, wafer o cella) utilizzati nel modulo/i prodotto/i;
— indicare i siti produttivi UE/SEE coinvolti nelle lavorazioni dei componenti utilizzati;
— indicare le verifiche ispettive per tutti i siti coinvolti nelle lavorazioni;
— indicare i volumi annui scambiati tra siti produttivi dei componenti e sito produttivo dei moduli, specificando le verifiche documentali effettuate;
— indicare la massima capacità produttiva annua del sito di produzione dei moduli;
— indicare se nel sito produttivo dei moduli siano utilizzati solo i componenti di provenienza UE/SEE (silicio cristallino, wafer o cella) utilizzati nel modulo/i prodotto/i;
— nel caso in cui nel sito produttivo dei moduli siano utilizzati anche volumi di silicio cristallino, wafer o cella di provenienza non UE/SEE, la regola sequenziale per identificare il sito produttivo mediante il numero di serie del modulo deve consentire di identificare i moduli o lotti di moduli prodotti con silicio cristallino, wafer o cella di provenienza EU/SEE.
Ricordiamo che i Soggetti responsabili degli impianti entrati in esercizio dal 1° giugno 2011, che al 2 di dicembre 2011 (data di pubblicazione della terza revisione delle Regole applicative GSE) hanno già fatto richiesta di riconoscimento della maggiorazione "Made in Europe", devono integrare la documentazione fornita secondo l'elenco delle richieste specificato nelle Regole tecniche.
Attenzione: il GSE procederà alla valutazione della richiesta di ammissione agli incentivi solo a valle del ricevimento di tale documentazione.
• certificato antimafia e esenzione dall'obbligo
Come previsto dal Dm 5 maggio 2011, alla richiesta dell'incentivo occorre allegare il Certificato antimafia. Per i soggetti esenti dall'obbligo era previsto l'invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del Soggetto responsabile. Ora, invece, il GSE ha approntato un apposito modello allegato alle Regole applicative (Allegato A5-Dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia).
Tutti i soggetti esenti dall'obbligo di presentazione del Certificato antimafia devono compilare detto modello di dichiarazione di esenzione.
• fabbricati rurali
Per l'accesso al Conto energia, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici e godono delle tariffe e delle regole previste per gli impianti realizzati su edifici. Il GSE ha chiarito che essi sono equiparati agli edifici se:
— risultano accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico;
— è presente un'attività agricola, ovvero di un imprenditore agricolo o di una società agricola;
— il fabbricato sia effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola.
• maggiorazione eternit
Per avere diritto al premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, a differenza di quanto accadeva in precedenza, ora occorre allegare alla richiesta della tariffa incentivante anche il “Formulario per il trasporto dei rifiuti”, relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 145 del 1° aprile 1998.
• cumulabilità degli incentivi
Il GSE ha provveduto a correggere un refuso della tabella di pagina 13 delle Regole tecniche, quella che riassume le condizioni di cumulabilità del Conto energia con altre forme di incentivazione. Il refuso era contenuto nella sezione B, dove si specificava su quali tipi di edifici si possono installare impianti per cui la tariffa del Conto energia è cumulabile con il contributo in conto capitale fino al 60% del costo di investimento. In tale elenco non erano state inserite le strutture militari e penitenziarie, presenti invece nell'elenco riportato all'articolo 5, comma 1 lettera b) del Dm 5 maggio 2011.
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