Cogenerazione ad alto rendimento, l'Autorità recepisce le nuove norme
Per tenere conto delle recenti novità normative introdotte dal Dm 4 agosto 2011 e dal Dm 5 settembre 2011, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas aggiorna le delibere relative a Scambio sul posto e priorità di dispacciamento.
Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento hanno diritto a numerose premialità tra incentivi e agevolazioni, tra cui lo Scambio sul posto e la priorità di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta.
Per accedere a questo tipo di agevolazioni, fino al 31 dicembre 2010 tali impianti dovevano rispettare le disposizioni contenute nella delibera 42/02, che dettava i criteri che dovevano essere soddisfatti perché un impianto potesse dirsi cogenerativo ad alto rendimento ai sensi del decreto 79/99 (articolo 2, comma 8).
Secondo la delibera 42/2002, a cogenerazione deve rispettare due parametri:
• soddisfare un determinato valore di Limite termico, LT: l’impianto cioè deve avere un buon recupero del calore.
• assicurare che il risparmio di energia primaria della produzione combinata sia superiore a quello che si otterrebbe producendo separatamente l'energia elettrica e termica. Questo risparmio è espresso dall’IRE (Indice Risparmio Energetico): perché vi sia cogenerazione, l'IRE deve essere maggiore o uguale al 10,0% e LT ≥ 15,0%.
In recepimento della Direttiva 2004/8/Ce, il Dm 4 agosto 2011 ha introdotto la nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento.
Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, per accedere alle forme di incentivi e agevolazioni previste dalla normativa vigente devono rispettare i parametri stabiliti dal Dm 4 agosto 2011, e cioè:
• l'alto rendimento del processo cogenerativo è quello che consente un risparmio di energia primaria pari o superiore al 10%,
• per calcolare detto risparmio non sono più validi gli indici IRE e LT; esso va calcolato con il nuovo indice PES (Primary Energy Saving).
Per tenere conto di queste modifiche al quadro normativo, l'AEEG ha pubblicato la delibera ARG/elt 181/11 che modifica:
• l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 (Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto — TISP);
• l’Allegato A alla delibera n. 111/06 (Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale).
Scambio sul posto
Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, per accedere al regime di Scambio sul posto devono rispettare i parametri disposti dal Dm 4 agosto 2011 (risparmio di energia ≥ 10% e indice PES) e le procedure per il riconoscimento CAR disposte dal Dm 5 settembre 2011 (art. 8).
Priorità di dispacciamento
Gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento che possono accedere a questa forma di agevolazione sono quelli che rispettano "le condizioni di cui al decreto legislativo n. 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per cui la grandezza ECHP, definita dai medesimi decreti, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica della medesima unità di produzione. L’unità può essere cogenerativa ad alto rendimento per l’intero anno solare o per una frazione d’anno, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011".
Anche nel caso di questa agevolazione, le procedure da seguire per il riconoscimento CAR sono quelle disposte dal Dm 5 settembre 2011.
Modifiche al TICA rimandate
Sempre nella delibera ARG/elt 181/11, l'AEEG rende noto che le modifiche al TICA (delibera 99/08) per recepire i due Dm 4 agosto e 5 settembre 2011 saranno effettuate con un successivo provvedimento.
Pagine correlate
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Delibera Autorità energia 15 dicembre 2011, ARG/elt 181/11
in Nextville (Norme e Interpretazioni)
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Delibera Autorità energia 9 giugno 2006, n. 111/06 (versione coordinata con modifiche)
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Delibera Autorità energia 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (versione coordinata con modifiche)
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La cogenerazione ad alto rendimento: l'iter normativo, le definizioni, i parametri
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