Milano, 21 dicembre 2011 - 00:00

Puglia, le aree non idonee non precludono in assoluto realizzazione impianti Fer

Il Tar di Lecce (sentenza 2156/2011) dichiara illegittime le linee guida pugliesi laddove prevedono un divieto assoluto di realizzare impianti a fonti rinnovabili nelle aree individuate come non idonee.

I Giudici amministrativi pugliesi, nella sentenza 14 dicembre 2011, n. 2156 affermano un principio di diritto applicato al regolamento della Regione Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, ma utile in linea generale per tutte le Linee guida regionali che hanno individuato le aree non idonee.

Secondo i Giudici, le Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010) nel dettare alle Regioni i criteri con i quali individuare le aree non idonee, non hanno mai inteso dettare un divieto preliminare assoluto, che comporterebbe quindi un rigetto automatico della domanda per il solo fatto che il progetto dell’impianto ricade in area non idonea. Viceversa, secondo le Linee guida nazionali (paragrafo 17) l’individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determina “pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”. Quindi, non un divieto aprioristico assoluto.

Pertanto, il provvedimento di diniego alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili emanato dall’Autorità regionale (o provinciale) competente, deve avere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali.

Si deve concludere che non è ammissibile che solo perché il progetto è in area non idonea, per questo esso vada rigettato. Ai sensi dei principi nazionali, sarà semplicemente più difficile che venga accolto, ma la Regione (o Provincia) competente deve in ogni caso fare un’analisi dettagliata del progetto e dichiarare gli specifici motivi per i quali ha negato la realizzazione.

Le Linee guida pugliesi (regolamento 24/2010) prevedendo un aprioristico divieto di realizzare impianti a fonti rinnovabili solo perché situati in aree individuate come non idonee, violano i principi generali delle norme nazionali e sono, quindi, in questa parte, illegittime.

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