Milano, 27 dicembre 2011 - 00:00

Tica, da marzo 2012 nuovo corrispettivo per connessioni in aree critiche

Con deliberazione ARG/elt 187/11 del 23 dicembre 2011, l’Aeeg ha aggiornato e modificato in diversi punti la delibera ARG/elt 99/08 (Tica - Testo Integrato delle Connessioni Attive).

Il nuovo atteso provvedimento dell’Aeeg deriva dalla effettiva urgenza di risolvere il problema della “saturazione virtuale” delle reti elettriche, dovuto all’elevatissimo numero di preventivi di connessione di impianti che impegnano capacità sulle reti pur essendo ancora impianti  privi di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio.

Secondo le parole dell’Aeeg: “continuano a riscontrarsi, in Italia, problemi relativi alla connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alla rete; segnatamente, al 30 aprile 2011, in Italia, a fronte di quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati, corrispondenti a circa 196 GW di potenza, solo 42 GW sono relativi ad impianti già connessi. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW (attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il problema della saturazione virtuale”.

Tra le principali novità previste dalla delibera ARG/elt 187/11, segnaliamo l’introduzione – a partire dal 1° marzo 2012 -  di un corrispettivo pari a 20,25 €/kW che i richiedenti (con l’eccezione dei clienti finali domestici) dovranno versare ai gestori di rete, nel caso di impianti da connettere in aree individuate come “critiche” al momento del ricevimento della richiesta di connessione. Il versamento del corrispettivo (anche sotto forma di fideiussione bancaria) sarà considerato condizione necessaria per l’accettazione del preventivo da parte del gestore di rete.

Il corrispettivo sarà poi restituito al richiedente, entro due mesi dalla data di completamento dell’impianto di produzione. Il corrispettivo sarà restituito anche “nei casi in cui, entro 2 (due) anni dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente rinunci all’iniziativa in tutto o in parte o l’iniziativa decada in tutto o in parte, (…)”.

Il corrispettivo sarà invece trattenuto o escusso “nei casi in cui, oltre 2 (due) anni dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente rinunci all’iniziativa in tutto o in parte o l’iniziativa decada in tutto o in parte per uno dei motivi indicati nel comma 32.4 (…)”.

Tra i casi di decadenza del preventivo che possono comportare la mancata restituzione del corrispettivo, vi sono:

• la mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione unica o di altro iter autorizzativo dell'impianto entro i termini stabiliti dall'accettazione del preventivo, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione (artt. 9.3 e 9.5 del Tica);

• la mancata comunicazione al gestore di rete della presentazione dell'istanza di autorizzazione (artt. 9.3 e 9.5 del Tica);

• la mancata realizzazione dell'impianto entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, comprese le eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante (art. 9.14 del Tica).

In merito a questo specifico punto, segnaliamo che in seguito alla complessa vicenda delle garanzie finanziarie, introdotte una prima volta lo scorso anno dall’Aeeg con le delibere ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10 ma poi sospese dal Tar Lombardia, nella nuova delibera ARG/elt 187/11 non compare più – tra i casi di decadenza del preventivo che possono comportare la mancata restituzione del corrispettivo – “l’esito negativo del procedimento autorizzativo”. Tale preesistente formulazione, infatti, aveva destato molte perplessità tra gli operatori e aveva portato alla sospensione cautelativa da parte del Tar, a causa dell’elevato rischio di perdita del corrispettivo per motivazioni imputabili più all’ente autorizzante che al richiedente l’autorizzazione.

Per avere una cronistoria completa della vicenda delle garanzie finanziarie e della loro sospensione, si vedano tutte le nostre news nei Riferimenti.

Con la nuova delibera, l’Aeeg ha provveduto a riequilibrare la formulazione: è previsto infatti che il corrispettivo venga restituito in tutti quei casi in cui la decadenza del preventivo derivante dall’esito negativo del procedimento autorizzativo non sia imputabile al richiedente. In ogni caso, tale circostanza dovrà essere adeguatamente dimostrata dal richiedente stesso e comunicata al gestore di rete con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ricordiamo ancora che il nuovo corrispettivo entrerà in vigore il 1° marzo 2012. La delibera ARG/elt 187/11 contiene però anche altre novità, che saranno valide sin dal 1° gennaio 2012: si tratta perlopiù di modifiche procedurali relative agli obblighi reciproci di comunicazione nella fase di realizzazione e attivazione della connessione.

Su tutti questi aspetti, così come sul nuovo corrispettivo, torneremo a breve con numerose news e approfondimenti. Inoltre, nel corso dei prossimi giorni, tutte le pagine di Nextville (comprese quelle normative) dedicate al Tica e alle problematiche di connessione alla rete, verranno aggiornate sulla base delle ultime novità.

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