Cogenerazione ad alto rendimento, fissati i valori di riferimento 2012-2015
La Commissione Ue ha riesaminato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione dell'energia.
Per misurare i vantaggi della cogenerazione ad alto rendimento nei confronti dei sistemi di produzione convenzionali, il legislatore ha definito dei parametri di riferimento utilizzati per confrontare i rendimenti della produzione combinata di energia elettrica e calore con i rendimenti della produzione separata.
I parametri di riferimento sono definiti dalla norma e la definizione del loro valore dipende dalla scelta del legislatore.
Per esempio, il valore del rendimento elettrico della produzione separata di energia elettrica può variare a seconda che si prendano come riferimento la taglia dell'impianto, il combustibile utilizzato, la tecnologia, il ciclo termodinamico, ecc.
Mentre la delibera 42/2002 ha come parametro di riferimento la taglia dell'impianto, il Dlgs 20/2007 (così come disposto dalla direttiva europea) ha deciso che il parametro di riferimento è rappresentato dalla Best Avaible Technology media per combustibile.
La Commissione Ue, con la decisione 2007/74/Ce, aveva fissato i valori di rendimento di riferimento fino al 2011.
Per tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche, la Commissione ha riesaminato i valori dei parametri di riferimento.
Con la Decisione del 19 dicembre 2011, n. 2011/877/Ue (che abroga la decisione 2007/74/Ce), si è stabilito che:
• "per gli impianti costruiti a partire dal 1° gennaio 2006 non è opportuno mantenere la distinzione stabilita nella decisione 2007/74/Ce in funzione dell'anno di costruzione delle unità di cogenerazione, per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità";
• i valori di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità stabiliti per il periodo 2006-2011 nella decisione 2007/74/Ce sono stati mantenuti identici per il periodo 2012-2015. Vedi Allegato I (valori per anno di costruzione) e Allegato II (valori per combustibile utilizzato) della Decisione n. 2011/877/Ue nei Riferimenti;
I dati esaminati dalla Commissione non hanno, infatti, rilevato nessun miglioramento significativo degli impianti di ultima generazione. Inoltre, questa scelta è dovuta anche alla necessità di mantenere "condizioni stabili per favorire gli investimenti nella cogenerazione e conservare la fiducia degli investitori".
• "per le unità di cogenerazione costruite negli anni fino al 2005, occorre continuare ad applicare i valori di riferimento in funzione dell'anno di costruzione, al fine di tenere conto dei progressi osservati delle migliori tecnologie economicamente giustificabili e disponibili";
• si continuano ad "applicare i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche". Anch'essi non modificati;
• si continuano ad "applicare anche i fattori di correzione relativi alle perdite evitate sulla rete, perché le perdite sulla rete sono rimaste invariate negli ultimi anni", che non sono stati modificati;
• "occorre altresì applicare i fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete anche agli impianti che utilizzano combustibili a base di legno e biogas".
La Decisione Ue deve ora essere recepita dallo Stato italiano con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà essere pienamente rispettoso dei valori fissati nella decisione europea.
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