Milano, 10 gennaio 2012 - 00:00

Detrazioni fiscali 55% e 36%, un dubbio interpretativo

A partire dal 2013, gli interventi di risparmio energetico attualmente beneficiari del 55% confluiranno nel 36%. Secondo l'interpretazione di Ance, la convivenza delle due detrazioni per questo ultimo anno presenta un'incompatibilità.

La Legge di conversione del Decreto legge n. 201/2011, meglio conosciuto come decreto “SalvaItalia”, è entrata in vigore il 28 dicembre scorso. Tra le poche norme di rilievo che interessano il settore dell’energia, il Dl ha disposto la proroga per tutto il 2012 delle detrazioni 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e ha introdotto alcune modifiche sulle detrazioni del 36%, che dal 1° gennaio 2012 vengono rese stabili e inserite nel Dpr 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

La redazione di Nextville ha aggiornato le pagine dedicate a queste forme di incentivi. Per accedere alle sezioni del sito ad esse dedicate vedi i Riferimenti sotto.

Tra le novità previste, una ha fatto emergere delle perplessità: la disposizione che prevede l'appicazione della detrazione del 36% anche agli interventi di risparmio energetico, ma solo a partire dal 2013; quando cioè non saranno più in vigore le detrazioni del 55%.

Nel Commento alle norme di interesse per il settore delle costruzioni del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, pubblicato da Ance nel dicembre scorso, l'Associazione dei costruttori edili fa notare come la confluenza degli interventi di risparmio energetico nel 36% a partire dal 2013 comporti che "a differenza di quanto finora stabilito, per il periodo d’imposta 2012, gli interventi di riqualificazione energetica, che non consentono il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per il 55%, sono esclusi dal 36%".

Non concordiamo con questa lettura del nuovo dispositivo, ed ecco il nostro ragionamento.

Facciamo alcuni esempi:

• il proprietario di un immobile decide, nel 2012, di coibentare il tetto, con l'intento di usufruire della detrazione 55% prevista per interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali” (Comma 345 Finanziaria 2007);

• il proprietario di un immobile decide, nel 2012, di cambiare la caldaia, con l'intento di usufruire della detrazione 55% prevista per sostituzione di impianti di climatizzazione (comma 347 Finanziaria 2007). Per errore o cattiva informazione si munisce di un impianto che non rispetta i requisiti tecnici previsti per il 55%;

•  il proprietario di un immobile decide, nel 2012, di sostituire uno scaldacqua elettrico con un diverso apparecchio, sempre in riferimento al comma 347. L’apparecchio però non ha le prestazione richieste per l'accesso al 55%;

• e infine (ed è il caso a cui probabilmente ANCE si riferisce), il proprietario di un intero edificio decide, nel 2012, di effettuare tutte le operazioni descritte, nell’intento di richiedere il 55% secondo il comma 344, la riqualificazione totale dell’intero edificio. A lavori fatti i tecnici rilevano che non sono stati ottenuti i risultati di risparmio energetico richiesti per la detrazione.

Vediamo quali di questi “interventi mancati” possono aver diritto al 36%:

• prima di tutto: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sono tipicamente il campo d’azione del 36%. Dunque la coibentazione del tetto e la riqualificazione totale dell’edificio, di loro natura sono idonei a richiedere la detrazione.

• il dubbio può nascere sulla sostituzione di impianti di riscaldamento o scaldacqua.

La legge istitutiva della detrazione del 36% (Legge 449/2007) prevedeva che la detrazione spettasse "per gli interventi relativi al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" (all'articolo 1 comma 1). 

Il Dl "Salva italia" prevede, invece, che la detrazione del 36% spetti agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici solo a partire dal 2013.

Il comma 4, articolo 4 Dl 201/2011 recita

"La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013".

Il citato Articolo 16-bis comma 1, lettera h) si riferisce agli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

• in pratica, per il 2012, l'impossibilità ad accedere al 36% vale solo per gli interventi che non prevedono opere edilizie propriamente dette, mentre essi saranno riconosciuti dal 2013. 
Se la sostituzione di una caldaia implica opere murarie di ristrutturazione dovrebbe poter rientrare nel concetto di “ristrutturazione”, mentre chiaramente  la sostituzione di uno scaldacqua elettrico con un diverso apparecchio senza le prestazioni richieste, non può accedere al 36%. 

In altri termini, se l'intervento consiste nella sostituzione di uno scaldacqua elettrico con un diverso apparecchio che non ha le prestazione richieste per l'accesso al 55%, l'intervento non può accedere al 36%.

Questa è l'interpretazione cui è arrivata la redazione di Nextville. Se qualcuno dei nostri lettori vuole suggerirne un'altra, la comunichi a redazione@nextville.it

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