Soppresse addizionale comunale e provinciale all’accisa sull’energia elettrica
Con due decreti del Ministro dell’Economia e finanze, sono state modificate al rialzo le aliquote di accisa sull'energia elettrica, per compensare la soppressione dal 1° gennaio 2012 delle addizionali comunali e provinciali.
L'abolizione delle addizionali locali era stata decretata dai Dlgs 23/2011 ("Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale") e Dlgs 68/2011 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”).
Complessivamente il peso dell'imposta a carico dei soggetti obbligati non varia, poichè l'aumento dell'accisa erariale è stato effettuato in modo da "assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica".
Vediamo in breve che cosa stabiliscono i due Dm, pubblicati entrambi sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 (vedi Riferimenti).
Nuova aliquota accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni
Come previsto dall’articolo 2, comma 6, del Dlgs 23/2011, la soppressione dell’addizionale comunale sull’accisa a partire dal 2012 comporta un corrispondente aumento dell’accisa erariale.
Il Dm Economia e finanze stabilisce quindi che la nuova aliquota dell'accisa sull'energia elettrica “impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, è determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata”.
Attenzione: l'addizionale comunale decade solo nelle Regioni a statuto ordinario, mentre la nuova accisa si applica su tutto il territorio nazionale.
Nuova aliquota accisa sull'energia elettrica impiegata in luoghi diversi dalle abitazioni
Come previsto dall'articolo 18, comma 5, del Dlgs 68/2011, la soppressione dell’addizionale provinciale sull’accisa a partire dal 2012 comporta un corrispondente aumento dell’accisa erariale.
Il Dm Economia e finanze stabilisce quindi che la nuova aliquota dell'accisa sull'energia elettrica "impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, è determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata."
Anche in questo caso, l'addizionale provinciale decade solo nelle Regioni a statuto ordinario, mentre la nuova accisa si applica su tutto il terriotorio nazionale.
Ricordiamo che questa tipologia di accisa si applica anche alle “officine elettriche”, per la parte di energia prodotta e autoconsumata.
Per ulteriori chiarimenti rispetto all'entrata in vigore dei due decreti, consigliamo la lettura della Circolare n. 1/DF del 3 gennaio 2012 del Ministero dell'Economia e Finanze (vedi Riferimenti).
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