Tica: nuove sanzioni per i ritardi nella corresponsione degli indennizzi automatici
Con Delibera ARG/elt 187/11 l’Autorità ha introdotto delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gennaio 2012, per i gestori di rete che corrispondono in ritardo gli indennizzi automatici previsti dal Tica (Delibera ARG/elt 99/08).
Ricordiamo che il Tica — Testo integrato delle connessioni attive — all’articolo 28 prevede già un indennizzo automatico a favore del richiedente, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione o della Stmd (Soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione) non avvenga nei tempi previsti.
L’indennizzo automatico è pari a 20 euro/giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo. Sono previsti indennizzi automatici, calcolati con modalità diverse, anche in caso di superamento dei tempi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti.
Fino ad ora, però, non era stato stabilito alcun tempo massimo entro il quale il gestore di rete dovesse corrispondere l’indennizzo automatico. Conseguentemente, non vi era alcuna sanzione per indennizzi corrisposti dopo molte settimane o addirittura mesi. Questo vuoto regolamentare viene colmato dalla Delibera ARG/elt 187/11, grazie a due nuovi commi aggiunti all’articolo 40 (“Disposizioni finali”) del Tica.
Il comma 40.5 stabilisce non solo un tetto massimo di 30 giorni per la corresponsione degli indennizzi, ma introduce anche un sistema di sanzioni progressive nel caso questa venga effettuata in ritardo:
40.5 Gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale e stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
E’ previsto anche, a carico del gestore di rete, un sistema di tracciatura e di gestione di tutti gli indennizzi erogati, nonché la tempistica massima per comunicare al richiedente l’eventuale diniego (motivato) per la mancata o parziale erogazione dell’indennizzo richiesto:
40.6 I gestori di rete implementano, entro il 31 luglio 2012, un sistema di tracciatura degli indennizzi automatici erogati, in termini di numero e di entità, oltre che di tutte le richieste di indennizzo automatico inoltrate dai richiedenti. In quest'ultimo caso, il gestore di rete valuta se l'indennizzo richiesto è effettivamente dovuto e se l'importo da erogare coincide con quello eventualmente richiesto: in caso contrario, il gestore di rete comunica al richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, le motivazioni alla base della mancata o della parziale erogazione.
Non va dimenticato, infine, che il Tica contiene un ulteriore strumento a favore del richiedente contro i ritardi del gestore di rete. Infatti, per ritardi superiori a 60 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo e superiori a 120 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, inclusa anche l'attivazione di procedure sostitutive.
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