Certificazione energetica, per compravendita e locazioni in Friuli si applica la normativa nazionale
A differenza di quanto stabilito in precedenza, la Regione ha previsto che in caso di compravendita e locazioni non occorra più produrre il certificato VEA, ma il semplice Attestato di Certificazione Energetica.
Con la Legge regionale n. 23 del 18 agosto 2005 e successive modifiche, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito che la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di Valutazione energetica e ambientale (Vea) degli edifici.
La certificazione Vea di sostenibilità energetico ambientale è un sistema di procedure che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione del "Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio" (articolo 6 della Lr 23/2005), denominato Protocollo VEA. Esso è lo strumento di cui si è dotato la Regione "per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia".
In particolare, le lettera a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis prevedevano che, a partire dal 1° gennaio 2012, il certificato VEA dovesse essere prodotto anche in caso di:
a) trasferimento a titolo oneroso: in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici prevista dall'articolo 6 bis, di seguito certificazione VEA, e' presentata dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile;
b) contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti: in tali casi, la certificazione VEA è consegnata dai rispettivi danti causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al momento della sottoscrizione del contratto.
La Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Finanziaria 2012), al comma 127 dell'articolo 6, ne ha ora disposto l'abrogazione.
Articolo 6 Lr 29 dicembre 2011, n. 18
Interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici
(omissis)
127. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), sono abrogate.
Quindi, in caso di compravendita e locazione non occorrerà più produrre la Certificazione VEA ma il semplice Attestato di certificazione energetica, così come disposto dalla normativa nazionale.
La clausola nei contratti di compravendita e locazione
Ricordiamo che la normativa nazionale in materia di certificazione energetica prevede che nel contratto di compravendita come anche in quello di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio. Per la locazione, la clausola va inserita solo nel caso di unità immobiliari già dotate di Attestato di Certificazione Energetica (Dlgs 28/2011). Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.
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