Milano, 19 gennaio 2012 - 00:00

Semplificazioni fiscali per gli impianti di microcogenerazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012 è stato pubblicato il Dm Economia e Finanze “Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento”. Le novità entrano in vigore il 1° febbraio 2012.

Il decreto si applica alle “officine di microcogenerazione” (officine elettriche dotate di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW) alimentate con gas naturale, gasolio o gpl.

In quanto soggetti obbligati alla denuncia di attivazione di officina elettrica, gli esercenti officina di microcogenerazione sono tenuti ad allegare alla denuncia una serie di informazioni tra cui “uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina è collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell'inerente contatore, lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina, lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia termica prodotta e lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati”. Contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, l’Ufficio delle dogane competente per territorio provvede ad assegnare all’officina elettrica un codice ditta. 

Per officine di microcogenerazione sprovviste di contatori dell'energia elettrica consumata, si applica quanto già previsto dall'articolo 55, comma 5, del Testo unico accise, in cui è stabilito che “gli esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata” e  “gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale”.

Invece, per officine di microcogenerazione dotate di contatori dell'energia elettrica consumata, l'accisa sull'energia elettrica “è corrisposta mediante due acconti, da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e novembre di ogni anno solare, ciascuno calcolato applicando la percentuale del 50 per cento al debito d'imposta relativo all'anno solare precedente..”. Si tratta di una notevole semplificazione, se si pensa che alle officine elettriche sono richieste rate di acconto mensili.

Inoltre, gli esercenti sono tenuti ad aggiornare il registro di produzione soltanto due volte l’anno, nei mesi di giugno e dicembre, con l'indicazione delle letture dei contatori installati nell'officina.

L’articolo 5 del decreto contiene una serie di prescrizioni per l’accertamento e la liquidazione dell’accisa sui combustibili fossili impiegati dalle officine di microcogenerazione. Tra le molte novità al riguardo, segnaliamo la possibilità, ove sia presente un misuratore della quantità del combustibile complessivamente impiegato nell'impianto, di vedersi determinare forfettariamente le quantità di combustibile da considerare come utilizzate per la produzione di energia elettrica e per uso combustione, utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato I, tabella I, al decreto.

Per approfondire ulteriormente quanto previsto dal decreto, si consiglia di consultare il testo di legge. Nei prossimi giorni, le pagine di Nextville dedicate all’officina elettrica  saranno aggiornate sulle base di tutte le novità introdotte.

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