Certificazione energetica in Lombardia, definiti i criteri per accertare il rispetto degli obblighi
Pubblicate le indicazioni per gli ispettori su come selezionare gli attestati di certificazione energetica da sottoporre ad accertamento e i criteri per valutare gli ACE e avviare l'eventuale procedimento di infrazione.
Nel novembre scorso, la Regione Lombardia aveva già emanato i criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti in materia di certificazione energetica (Deliberazione n. IX/2554).
Con il Decreto dirigenziale n. 33 del 9 gennaio 2012, la Regione ha definito la procedura operativa di dettaglio che stabilisce come valutare l’insieme dei parametri oggetto di accertamento.
Selezione degli attestati di certificazione energetica da sottoporre ad accertamento
Il Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività (CESTEC), con cadenza trimestrale, dovrà estrarre un campione di attestati dal Catasto energetico regionale degli edifici, selezionando in modo casuale gli Ace che hanno maggiori probabilità di essere non conformi per i seguenti fattori:
• numero elevato di Ace redatti dal Soggetto certificatore;
• valori anomali dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (nel seguito EPH);
• EPH lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza;
• prestazione energetica particolarmente performante dell'edificio.
Sempre con cadenza trimestrale, il CESTEC deve provvedere anche alla verifica dei presupposti che hanno comportato la mancata allegazione dell'Ace ad atti di vendita e di locazione. Gli atti oggetto di verifica verranno individuati mediante estrazione casuale a partire da quelli segnalati dai notai, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24, all'articolo 27 comma 17-nonies.
La procedura di accertamento
Una volta eseguita la selezione, viene avviata una pratica di accertamento da condurre entro 4 anni dal deposito dell'Ace nel Catasto energetico regionale degli edifici o entro 4 anni dal deposito degli atti di vendita o locazione.
L'avvio della procedura di accertamento viene comunicata al Certificatore che ha redatto l'ACE in questione, tramite raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata.
Uno o più ispettori nominati dal CESTEC effettueranno un sopralluogo nell'edificio a cui l'ACE oggetto di accertamento si riferisce. Nel corso del sopralluogo verranno acquisite le informazioni necessarie per identificare le caratteristiche dell'edificio e, in particolare, dell'involucro edilizio, dell'impianto termico, delle fonti rinnovabili, in modo da verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia di certificazione energetica.
Le modalità di acquisizione dei dati e le modalità di valutazione degli stessi sono definiti nell'Allegato al Decreto dirigenziale 33/2012.
In caso di violazione degli obblighi di legge
Se nel corso del sopralluogo l'ispettore rileva una violazione degli obblighi, redige un verbale di accertamento e contestazione e lo consegna al trasgressore.
Entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'accertamento, l'ispettore consegna il verbale di sopralluogo e l'eventuale verbale di accertamento di violazione amministrativa all'Ufficio di Cestec competente in materia di controlli sulle certificazioni energetiche che, in caso di esito negativo, provvede all'annullamento dell'attestato di certificazione inserito nel Catasto regionale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore può presentare scritti difensivi e può chiedere inoltre di essere ascoltato.
Se la violazione sussiste, entro 60 giorni dal ricevimento della notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta, scegliendo la cifra più favorevole tra i due importi alternativi individuati dalla legge in materia di sanzioni amministrative:
• la terza parte della sanzione prevista
• oppure, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione edittale
La sanzione edittale è quella sanzione amministrativa articolata tra un importo massimo e uno minimo. Nel caso specifico, il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla legge, incorre nella sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €.
Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10 mila.
Poniamo il caso che il Cestec abbia comminato una sanzione di 6.000 €. La terza parte di 6.000 € è 2.000 €. Invece, il doppio del minimo della sanzione edittale è 1.000 (come detto più sopra, il minimo della sanzione prevista dalle norme regionali è di 500 €). Se la sanzione viene pagata entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, il trasgressore può scegliere di pagare il doppio del minimo della sanzione edittale (1.000 €) perchè più favorevole della terza parte della sanzione prevista dal Cestec (2.000 €).
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