Tar Veneto, il fotovoltaico su tetto in aree vincolate non costituisce un degrado per l’ambiente circostante
L’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di una villetta monofamiliare, anche se questa è situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non costituisce di per sè un degrado per l'ambiente circostante.
E’ questo, in breve, il senso della sentenza 25 gennaio 2012, n. 48 del Tar Veneto, seconda sezione, che ha dato ragione ai due proprietari della villetta ed ha annullato un provvedimento comunale di diniego e ben due pareri negativi della Soprintendenza.
I due proprietari dell’edificio, avevano deciso di installare un impianto fotovoltaico integrato con il tetto dell'abitazione. La villetta è situata a Susegana (Tv), in un’area residenziale in cui è presente un elevato numero di costruzioni ma che è comunque sottoposta a vincolo paesaggistico. I proprietari richiedono quindi una prima autorizzazione paesaggistica, sulla quale la Soprintendenza si pronuncia negativamente, ritenendo che l'intervento sarebbe stato incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
Nel frattempo i proprietari avevano redatto un nuovo progetto, anche per adeguarsi alle indicazioni della commissione edilizia comunale che chiedeva di uniformare l'intera superficie a falda con i pannelli, eliminando la porzione a coppo, in modo da rendere omogenea la falda interessata all’installazione. Ma anche su questo nuovo progetto la Soprintendenza si è pronunciata negativamente, con due successivi pareri. Alle pronunce negative della Soprintendenza è seguito il diniego comunale.
Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dei proprietari, ritenendo il parere sfavorevole della Soprintendenza “viziato da travisamento e difetto di motivazione” in quanto “evidentemente fondato…sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l'ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali – e comunque per l'impianto de quo.”
L’impianto in questione, infatti, nella versione del secondo progetto, in cui “i pannelli fotovoltaici costituiscono l'omogenea copertura di una sola falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione”, non altera in alcun modo il panorama della zona. Tanto più, sostiene il Tar, se si considera che il Castello di Collalto, la cui presenza è alla base stesa dell’apposizione del vincolo paesaggistico in quell'area, si trova a chilometri di distanza.
In definitiva, quindi, il Tar ha accolto il ricorso dei proponenti ed ha annullato le due pronunce negative della Soprintendenza e anche il diniego comunale, in quanto “la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l'ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante”.
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