Piemonte, novità per l’autorizzazione unica e individuazione aree non idonee per impianti a biomasse
Con due importanti deliberazioni di Giunta, la regione Piemonte introduce sostanziali modifiche nella disciplina vigente in materia di procedimento unico e di aree non idonee.
Entrambi i provvedimenti, pubblicati sul Bur n. 5 del 2 febbraio 2012, entrano immediatamente in vigore e si applicano a tutte le nuove istanze di autorizzazione.
Dgr 30 gennaio 2012, n. 5-3314
Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
Il documento allegato alla Dgr ha l’obiettivo di uniformare i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica, che in Piemonte – lo ricordiamo – sono gestiti dalle Province, nonché “di semplificarne l’iter e di superare le difformità presenti in ambito regionale…”.
Ecco i principali punti trattati nel documento:
• la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione;
• gli oneri istruttori;
• le modalità di esame delle richieste di autorizzazione;
• le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento;
• la valutazione del cumulo degli interventi;
• la compatibilità paesaggistica dell’opera;
• le procedure di valutazione di impatto ambientale;
• la variante “automatica” allo strumento urbanistico;
• le misure di compensazione;
• le garanzie finanziarie;
• la trasparenza e gli obblighi informativi.
Dgr 30 gennaio 2012, n. 6-3315
Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010
Nell’individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse, la Regione si è basata soprattutto su tre criteri:
• il consumo di suolo;
• l’impatto visivo su territori di pregio;
• l’impatto sulla qualità dell’aria.
Sono stati individuati come non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse i siti e le aree seguenti:
• aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO “core zone”, i beni culturali e paesaggistici, le vette e crinali montani e pedemontani, nonché i tenimenti dell’Ordine Mauriziano;
• territori dei Comuni ricadenti nella ‘Zona di Piano’ del Piano regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria, in assenza di requisiti minimi prestazionali degli impianti pari a PES > 0%, > 10% e > 0%, rispettivamente per gli impianti delle filiere ligno-cellulosica, dei biocombustibili liquidi e del biogas; aree con elevato carico azotato (surplus > 50 kg/ha/a);
• aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo, i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico, i territori dei Comuni individuati nell’ “Elenco dei Comuni ad alto carico zootecnico” (questi ultimi, per i soli impianti a biogas con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzano in prevalenza [>50% in peso] prodotti agricoli da colture dedicate), da redigersi a cura della Direzione Agricoltura;
• aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico.
Le caratteristiche e specificità di queste aree sono esaminate nel dettaglio nel documento allegato alla Dgr e sono anche sintetizzate in una tabella riepilogativa.
Nel documento inoltre sono segnalate tutte quelle aree che, pur non essendo propriamente inidonee, “presentano elementi di criticità paesaggistica, ambientale, nonché correlata alla presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità idrogeologica nell’ospitare impianti per la produzione elettrica alimentati da biomasse”.
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Dgr 30 gennaio 2012, n. 6-3315 - Individuazione delle aree non idonee per gli impianti a biomassa
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