Milano, 8 febbraio 2012 - 00:00

Piemonte, la Regione vuole dai proponenti la garanzia per la realizzazione degli impianti

Le recenti Linee guida approvate dal Piemonte il 30 gennaio 2012 hanno riportato alla luce una questione affrontata dal Legislatore nazionale nel 2010 ma poi abbandonata: la cauzione finanziaria a garanzia della effettiva realizzazione dell'impianto.

La norma nazionale fu prevista dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalle legge 13 agosto 2010, n. 129.

La disposizione nasceva in un clima di grande preoccupazione dello Stato per le numerose richieste speculative di realizzazione degli impianti. Non erano pochi, infatti, coloro che presentavano richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili senza avere le capacità finanziarie necessarie a sostenere il progetto. Lo scopo era quello di rivendere il “pezzo di carta” autorizzatorio ottenuto, ad altro soggetto, svolgendo quindi attività meramente speculativa.

L’articolo 1-quinquies del Dl 105/2010, convertito dalla legge 129/2010 prevedeva che entro 90 giorni il Ministro dello sviluppo avrebbe emanato tramite decreto, opportune misure affinché la domanda di autorizzazione unica (articolo 12, comma 3, Dlgs 387/2003), fosse accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.

Di questo decreto si sono perse le tracce, probabilmente perché l’effetto “paura speculazione” si è molto attenuato nel tempo.

La norma sembrava sparita nel dimenticatoio, quando pochi giorni fa la Regione Piemonte ha emanato le Linee guida regionali (Dgr 30 gennaio 2012, n. 5-3314) dove al punto 14 leggiamo che:

“Ai sensi dell’articolo 1-quinquies del Dl 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Misure urgenti in materia di energia) per contrastare attività meramente speculative, l’istanza di autorizzazione deve essere accompagnata dall’impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50,00 euro per kW) per assicurare l’effettiva realizzazione dell’impianto”.

Quindi dal 2 febbraio 2012 (data di pubblicazione sul Bur delle Linee guida) le Province piemontesi – competenti in materia di autorizzazione unica — dovrebbero chiedere ai proponenti di allegare alla domanda l’impegno a prestare la garanzia.

Spetterà alle Province, si ritiene, dare indicazioni sull’ammontare esatto della garanzia, fermo restando che probabilmente non si discosterà molto dagli importi definiti dalla Regione a titolo indicativo.

Siamo di fronte a uno di quei casi bizzarri in cui lo Stato, cui spettava il compito di applicare una norma, non lo ha fatto. E la Regione ha riempito questo vuoto normativo.

Resta un dubbio: questa norma, che costituisce un “aggravamento” del procedimento di autorizzazione unica, è legittima o non è legittima? Potrà essere annullata dal Tar (si tratta di una delibera regionale e non di una legge) per violazione del principio di non aggravamento del procedimento e per contrasto con le Linee guida nazionali?

Va notato che né il Dlgs 387/2003, né le Linee guida nazionali (Dm 10 settembre 2010), né altre norme nazionali prevedono l’obbligo di garantire la realizzazione del progetto presentando una cauzione finanziaria. Invece la legge 129/2010, di conversione del Dl 105/2010 contempla l’obbligo, ma demanda l’applicazione a un decreto ministeriale, e non alla Regione.

Al di là della questione strettamente giuridica, sembra opportuno effettuare una valutazione di opportunità e ragionevolezza della norma: prevedere una garanzia che assicuri l’effettiva realizzazione dell’impianto non solo non appare irragionevole – specie se di misura abbastanza contenuta come quella piemontese – ma nemmeno sembra configurare un reale aggravamento del procedimento amministrativo.

La Regione Piemonte risulta l’unica ad avere “attuato”, bypassando il Ministero, una disposizione nazionale finita nel dimenticatoio, ma altre Regioni hanno comunque previsto disposizioni con scopo analogo. E cioè che il proponente dimostri di avere la solidità economica-finanziaria in grado di “reggere” il progetto (tra le altre, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia).

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