Milano, 8 febbraio 2012 - 00:00

Sostenibilità biocarburanti e bioliquidi, il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012 è stato pubblicato l’atteso Dm Ambiente 23 gennaio 2012, attuativo del Dlgs 55/2011 e recante il “Sistema nazionale certificazione per biocarburanti e bioliquidi” .

Il ritardo nell’uscita del decreto – inizialmente prevista per la fine del 2011 – ha creato non pochi problemi agli operatori del settore, dal momento che i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi si sarebbero dovuti applicare fin dal 1° gennaio 2012, come indicato anche dall’articolo 38, comma 1 del Dlgs 28/2011:

“(…), a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.”

Il Dm contiene, all’articolo 13, delle norme transitorie che prevedono che “le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, (…) purché l'operatore economico (…) dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, (…), di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto."

Il decreto 23 gennaio 2012 stabilisce principalmente:

• le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;

• le procedure di adesione al Sistema;

• le procedure per la verifica degli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell’Ambiente;

• le disposizioni che gli operatori e i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del “sistema di equilibrio di massa” (si tratta del metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi).

Molto importanti anche i due allegati al decreto, che contengono:

• le informazioni di carattere sociale e ambientale (Allegato I);

• la metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di biocarburanti e bioliquidi (Allegato II).

Ricordiamo che il nuovo sistema di certificazione non interessa soltanto il settore dei trasporti, ma anche quello della produzione di energia elettrica e/o termica ottenuta dai bioliquidi, cioè i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa, come l’olio vegetale e il biodiesel.

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