Milano, 9 febbraio 2012 - 00:00

Puglia, le indicazioni regionali sulle serre fotovoltaiche

Con Dgr 23 gennaio 2012 n. 107, pubblicata sul Bur dell’8 febbraio 2012, la Regione Puglia ha approvato una Circolare contenente importanti informazioni sui requisiti e sulle procedure autorizzative previste per le serre fotovoltaiche.

Si tratta più precisamente della Circolare n. 1/2012 “Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all’autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale”.

Per quanto riguarda le procedure edilizie autorizzative sia per la realizzazione di nuove serre fotovoltaiche che per il posizionamento di moduli su serre già esistenti, la Circolare n. 1/2012 rimanda ad un precedente documento regionale (Circolare n. 2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere”). Si conferma la validità di quanto previsto nella Circolare n. 2/2011 per quanto concerne i titoli autorizzativi richiesti, confermando anche la necessità – per il buon esito dell’iter di autorizzazione – di ottenere favorevole “parere sull’idoneità dell’intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona” (art. 6 della Lr 19/1986) rilasciato dagli Uffici provinciali competenti per territorio del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.

Il parere dell’Ufficio competente serve ad “accertare che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, a verificare che la superficie sottostante la copertura della serra sia idonea a sviluppare una capacità agricola – intesa in termini di potenziale produttivo della stessa – superiore, a parità di condizioni, a quella del campo aperto.”

Ed è proprio su questo punto che le indicazioni pugliesi si discostano dalla normativa nazionale, che con il Dm 5 maggio 2011 (Quarto conto energia) ha stabilito che le serre debbano “presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%” (articolo 12, comma 2, secondo periodo).

Infatti la Circolare n. 1/2012 prevede una superficie oscurata dai pannelli non superiore al 25% della copertura della serra:

“Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell’uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell’ipotesi in cui la superficie oscurata dai pannelli fotovoltaici  non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra, si stabilisce che la percentuale di copertura della serra non possa eccedere tale percentuale”.

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità, per casi particolari, di sottoporre a valutazione progetti che prevedono percentuali di copertura comprese tra il 25% e il 50%.

La Circolare n. 1/2012 contiene, oltre a una serie di ulteriori requisiti e indicazioni procedimentali, anche l’elenco della documentazione da presentare, unitamente all’istanza di parere, nonché un allegato (Allegato I) che riporta il parametro illuminotecnico utilizzato per valutare il livello di illuminazione naturale all’interno della serra.

Per consultare la Circolare n. 1/2012, si vedano i Riferimenti qui sotto.