Milano, 5 marzo 2012 - 00:00

Decreto fiscale, novità per le officine elettriche a fonti rinnovabili

Il Dl 2 marzo 2012 n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” contiene alcune novità anche per le officine elettriche alimentate da fonti rinnovabili.

Il decreto legge, conosciuto anche come “Decreto fiscale”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 ed è entrato il vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il comma 13 dell’articolo 2 del decreto interviene modificando il Testo unico accise (Dlgs 504/95):

"13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al  controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.»"

I soggetti di cui al comma 1 lettera b) sono "gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio". I prodotti energetici di cui all’articolo 21 sono i combustibili liquidi e gassosi utilizzati “per riscaldamento o come carburante per motori."

Non è ancora chiaro se e come questa nuova disposizione modificherà l’iter di rilascio della licenza di officina elettrica. Su questo punto non rimane che attendere eventuali chiarimenti e indicazioni applicative da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Il comma 13 dell’articolo 3 del medesimo decreto contiene invece una disposizione più chiara:

"13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le parole: «impianti  di produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le seguenti:«ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»."

Grazie a questa modifica, viene estesa a tutti gli impianti a fonti rinnovabili fino a 100 kW di potenza la possibilità di pagare l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale. Ricordiamo che tale possibilità era finora riservata ai soli impianti di cogenerazione.

Ecco quindi come appare oggi il nuovo articolo 55, comma 5, del Testo unico accise, in seguito alla modifica introdotta con il Decreto fiscale:

"5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale."

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