Linee guida nazionali sulle rinnovabili, adeguamento regionale anche dopo scadenza termine
Le Regioni possono adeguare la disciplina regionale alle norme nazionali sull'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010) anche dopo la scadenza dei 90 giorni prevista da tale decreto, spirata il 1° gennaio 2011.
Il Tar Campania nella sentenza 5 marzo 2012, n. 432 ha rigettato il ricorso di un'impresa contro il provvedimento regionale che aveva autorizzato solo parzialmente la realizzazione di una serie di impianti eolici sulla base di particolari indicazioni delle linee guida regionali di recepimento di quelle nazionali.
Per l'impresa vanno applicate le norme nazionali, non quelle regionali (decreto 18 febbraio 2011) perché intervenute oltre il termine di 90 giorni per il recepimento ex Dm 10 settembre 2010 (1° gennaio 2011). Per i Giudici, invece, il termine in parola aveva il solo scopo di evitare un vuoto normativo nella disciplina autorizzatoria e ben può una Regione adeguarsi successivamente. La disciplina applicabile alle domande di autorizzazione degli impianti è quella vigente ratione temporis, cioè, nel caso di specie, le norme regionali.
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