Milano, 19 marzo 2012 - 00:00

Piano casa Lombardia riproposto fino al 2013: novità per efficienza energetica e rinnovabili termiche

Rilancio al 31 dicembre 2013 e nuove regole per il Piano casa della Lombardia, in seguito alla pubblicazione della Lr 13 marzo 2012 n.4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”.

Vediamo quindi alcuni aspetti interessanti della disposizione regionale, pubblicata sul Supplemento n. 11 al Bur del 16 marzo 2012, limitatamente alle disposizioni in materia di efficienza e di rinnovabili negli edifici, rimandando per tutti gli altri aspetti alla lettura della norma (vedi Riferimenti).

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede un bonus volumetrico aggiuntivo del 5% rispetto al preesistente, nel caso in cui gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica – effettuati su interi edifici esistenti – portino ai seguenti risultati:

• prestazione energetica complessiva non inferiore al valore limite prevista per la climatizzazione invernale (vedi Allegato 4 Dgr 26 giugno 2007, n. VII/5018);

• miglioramento superiore del 50% del valore limite attribuito all’edificio prima dell’intervento.

Il comma 5 dell’articolo 5 stabilisce che, “nei casi di sostituzione edilizia comportante demolizione totale e ricostruzione”, i progetti debbano assicurare con le fonti rinnovabili la copertura del 20% del fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, “secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato 3 del d.lgs. 28/2011.”

Ricordiamo che il Dlgs 28/2011 obbliga, per richieste di titoli edilizi presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013, non solo alla copertura con fonti rinnovabili di almeno il 20% del fabbisogno energetico complessivo per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli edifici (così come correttamente recepito dal succitato articolo della legge lombarda), ma anche alla copertura con rinnovabili di almeno il 50% del fabbisogno per la sola acqua calda sanitaria.

Probabilmente, questo ultimo requisito non è stato ribadito dalla Lr n. 4/2012 poiché già da diversi anni in Lombardia è previsto, in caso di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, l'obbligo di assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno energetico necessario per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili.

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