Cogenerazione, precisazioni del GSE sulle agevolazioni
La priorità di dispacciamento e l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei Certificati Verdi sono benefici riservati alla sola Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).
La produzione combinata di energia elettrica e calore, oltre agli incentivi, può accedere a una serie di significative agevolazioni. Esse includono:
• esonero dall'obbligo di acquisto dei Certificati Verdi
I produttori di energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento non sono obbligati all'acquisto dei Certificati Verdi previsto per i produttori e importatori di energia prodotta da fonti non rinnovabili con produzione e importazione annue eccedenti i 100 GWh (art. 11, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79)
• priorità di dispacciamento
L'energia elettrica prodotta da impianti cogenerativi ad alto rendimento ha priorità di dispacciamento dell'energia immessa in rete; ha, cioè, la garanzia di essere messa sul mercato prima delle altre fonti energetiche (subito dopo le rinnovabili), eliminando il rischio che resti invenduta (art. 11, comma 4 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79).
Definizione del Gestore dei Mercati Energetici (GME):
"Priorità di dispacciamento: priorità, a parità di prezzo offerto, nell’ordine di merito economico con cui vengono ordinate le offerte ai fini della risoluzione del mercato. Tale priorità, disciplinata dalle delibere 168/03 e 48/04 dell’AEEG, si applica nell’ordine a: offerte riferite ad unità must run; offerte riferite ad unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; offerte riferite ad unità alimentate da fonti rinnovabili programmabili; offerte riferite ad unità di produzione di cogenerazione, offerte riferite ad unità CIP6, offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata; offerte relative a contratti bilaterali. La priorità di dispacciamento non costituisce garanzia di dispacciamento".
Quale tipo di produzione combinata ha diritto alle agevolazioni?
Il complesso quadro normativo che, nel corso degli anni, ha regolato questo tipo di produzione ha previsto diverse definizioni della cogenerazione.
La Cogenerazione come fonte assimilata
Quando, negli anni novanta, si cominciò a incentivare l'uso efficiente dell'energia, non si delineò una vera e propria definizione di cogenerazione, ma si scelse di definire le cosiddette fonti assimilate alle rinnovabili. Il provvedimento CIP6 (del 1992) includeva la cogenerazione tra le fonti assimilate alle rinnovabili.
La prima definizione di Cogenerazione e la Delibera 42/2002
La prima definizione di cogenerazione è contenuta nel Dlgs 79/99: “Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”.
È la delibera 42/02 che detta poi i criteri che devono essere soddisfatti perché un impianto possa dirsi cogenerativo ai sensi del decreto 79/99, introducendo i parametri IRE (Indice di Risparmio Energetico) e LT (Limite Termico).
La Cogenerazione ad Alto Rendimento e l'indice PES
La definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento, anche definita con l'acronimo CAR, viene intodotta dalla direttiva 2004/8/Ce. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con il quale è stato introdotto l'indice PES (Primary Energy Saving).
Solo CAR
Con il comunicato stampa pubblicato il 21 marzo 2012 (vedi Riferimenti), il GSE ha precisato che la priorità di dispacciamento e l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei Certificati Verdi sono benefici riconosciuti solo ed esclusivamente alla:
• Cogenerazione ad Alto Rendimento che rispetta i parametri definiti dal Dlgs 20/2007 e dal decreto attuativo Dm 4 agosto 2011 (e cioè indice PES)
• Cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, come definita dal Dm 24 ottobre 2005
Definizione di impianto di cogenerazione abbinato a teleriscaldamento:
Articolo 2, comma 3, lettera a) Dm 24 ottobre 2005: "a) Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, cogenerato dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralità di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali.
La rete di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:
i. alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralità di edifici o ambienti;
ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;
iii. la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico".
Aggiornamento delle istruzioni operative
Considerato ciò con particolare riferimento all'esonero dall'obbligo di acquisto dei Certificati Verdi, il GSE ha provveduto all'aggiornamento delle "Istruzioni operative per l'autocertificazione della produzione, importazione ed esportazione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno 2011", precisando che:
"Relativamente agli impianti di cogenerazione gli operatori dovranno indicarne la produzione riconosciuta CAR ai sensi del D.lgs. 20/07 e s.m.i.; la produzione riconosciuta ai sensi della delibera AEEG 42/02, solo per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di cui al DM 24 ottobre 2005 (...) Resta inteso che, ai fini del conteggio dell’energia soggetta ad obbligo, qualora la richiesta di riconoscimento CAR dovesse essere respinta, la quantità di energia elettrica soggetta all’obbligo sarà pari a quella indicata nel campo a) dell’Allegato 1".
E le altre agevolazioni?
Oltre alla priorità di dispacciamento e l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei Certificati Verdi, esistono altre agevolazioni riservate alla produzione combinata di energia elettrica e calore: semplificazione per la connessione alla rete, applicazione delle condizioni valide per le RIU e le SEU, Ritiro dedicato, Scambio sul posto, ecc.
>> Per maggiori informazioni, vedi Riferimenti
La domanda fatta per i primi due benefici più sopra analizzati si pone anche per queste altre forme di agevolazioni: a quale tipo di produzione combinata di energia elettrica e calore possono essere riconosciute?
Analizzando la normativa vigente, la redazione di Nextville è giunta alla conclusione che anche queste agevolazioni sono riconosciute solo ed esclusivamente alla Cogenerazione ad Alto Rendimento.
Se qualche nostro lettore è di diverso avviso può scriverci a redazione@nextville.it
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