Milano, 23 marzo 2012 - 00:00

Grandi impianti fotovoltaici, la comunicazione e la certificazione di fine lavori va inviata anche al Gestore di rete

Il GSE ribadisce che la comunicazione di fine lavori e la perizia asseverata devono essere inviate anche al Gestore di rete. Pena la decadenza dell'iscrizione al Registro e, di conseguenza, l'esclusione dalla tariffa incentivante del Quarto Conto energia.

Gli impianti ancora non completati e che hanno ottenuto una posizione nella graduatoria del Registro Grandi impianti tale da poter rientrare nel periodo di incentivazione per cui si sono iscritti, devono ottenere la Certificazione di fine lavori entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, termine che è incrementato a 9 mesi se la potenza dell’impianto è superiore a 1MW.

Una volta ottenuta, la Certificazione di fine lavori, anche detta perizia asseverata, va inviata al Gestore dei Servizi Energetici.

La certificazione di fine lavori è una perizia asseverata che deve certificare quanto previsto all'Allegato 3-B del Dm 5 maggio 2011, e cioé

• la fine lavori dal punto di vista strutturale nel caso di impianti integrati

• la fine dei lavori dal punto di vista elettrico

La perizia asseverata deve essere redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo professionale.

Il comunicato stampa, pubblicato dal GSE il 21 marzo 2012, ribadisce che la Certificazione di fine lavori, con allegata la Comunicazione di fine lavori, va inviata in copia anche la Gestore di rete territorialmente competente.

L'invio di comunicazione di fine lavori e perizia asseverata

L'invio al Gestore di rete va fatto solo dopo che la stessa documentazione (comunicazione e perizia asserverata) è stata caricata nel portale del GSE, servendosi dell'applicazione web "Fotovoltaico".

La documentazione da inviare al Gestore di rete deve avere, infatti, il numero di protocollo assegnato dal GSE e deve essere accompagnata dalla ricevuta di avvenuta trasmissione al GSE medesimo.

Come disposto dal Dm 5 maggio 2011, il Gestore di rete — una volta ricevuta la documentazione e entro 30 giorni — deve verificare la rispondenza di quanto dichiarato nella Certificazione di fine lavori con quanto effettivamente realizzato.

Comma 2, articolo 9 Dm 5 maggio 2011:

"Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al Gse".

Dopo la verifica, il Gestore di rete ne trasmette l’esito al Gestore dei Servizi Energetici. Se il GSE non riceve l'esito di tale verifica, non può procedere alla valutazione della richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.

Riportiamo qui di seguito lo schema elaborato dal GSE che illustra il flusso informativo e documentale previsto tra:

• GSE

• Gestori di rete

• Soggetto Responsabile

ATTENZIONE: se la certificazione di fine lavori non viene inviata (al GSE e al Gestore di rete) entro i termini previsti, l’iscrizione al registro decade e quindi anche il diritto alla tariffa incentivante.

Pagamento del corrispettivo

Con delibera Arg/elt 149/11, l'Autorità ha definito un corrispettivo, a carico dei soggetti responsabili degli impianti, per le attività di verifica sulla certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete.

L’articolo 4 della delibera introduce una remunerazione per tale attività di verifica svolta dal gestore di rete. Il corrispettivo introdotto dall’Aeeg è pari a :

a) 100 euro per potenze fino a 50 kW;

b) 200 euro per potenze superiori a 50 kW e fino a 100 kW;

c) 500 euro per potenze superiori a 100 kW e fino a 500 kW;

d) 700 euro per potenze superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;

e) 1.000 euro per potenze superiori a 1.000 kW e fino a 6.000 kW;

f) 2.000 euro per potenze superiori a 6.000 kW e fino a 10.000 kW;

g) 4.000 euro per potenze superiori a 10.000 kW.

Nel comunicato stampa, il GSE ribadisce anche che "unitamente ai documenti sopra descritti, il Soggetto Responsabile dovrà inviare al Gestore di rete anche l’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo convenzionale per la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori previsto".

Per maggiori informazioni vedi i Riferimenti qui sotto.