Articolo 65 nella versione definitiva: il destino del fotovoltaico nelle aree agricole
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla GU del 24 marzo 2012, il giorno successivo è entrata in vigore la Legge n. 27/2012 di conversione del Dl liberalizzazioni, che contiene importanti novità per il fotovoltaico in aree agricole.
Ci troviamo ora di fronte ad un articolo 65 completamente modificato rispetto alla versione originaria contenuta nel Dl liberalizzazioni.
Analizziamo quindi comma per comma il nuovo articolo 65 “Impianti fotovoltaici in area agricola”, in vigore dal 25 marzo.
1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Con le uniche eccezioni riportate nel comma 2, si conferma la volontà del legislatore di non concedere le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra in area agricola. E’ bene sottolineare che si tratta di un divieto di accesso all’incentivo ma non alla possibilità stessa di realizzare gli impianti.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
• agli impianti a terra in aree agricole “realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare”. Questo è senza dubbio un trattamento di favore concesso al Ministero della Difesa, che tramite la società Difesa Spa è interessata alla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici.
• agli impianti a terra in aree agricole che, in data 25 marzo 2012, hanno già conseguito l’autorizzazione. Tali impianti debbono entrare in esercizio entro il 21 settembre 2012 e rispettare inoltre le seguenti condizioni (previste dall'articolo 10, commi 4 e 5 del Dlgs 28/2011):
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente deve essere destinata all'impianto o agli impianti.
Nota bene: i limiti indicati nei punti a) e b) non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.
• agli impianti a terra in aree agricole che hanno conseguito l'autorizzazione entro il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento dell'autorizzazione entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 24 maggio 2012.
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dell’Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
Si tratta di un comma tutt’altro che chiaro, anche perché sembrerebbe riguardare tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili e non il solo fotovoltaico. Bisognerà ora capire se e in che modo l’Aeeg provvederà a modificare il Tica, prevedendo per questi specifici casi in ambito agricolo una eccezione alla regola fondamentale per le connessioni alla rete, che prevede priorità di trattamento per le richieste di connessione per impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento.
4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
Con l’unica eccezione degli impianti “salvati” dal comma 2 dell’articolo 65, e a ulteriore conferma della volontà del legislatore di scoraggiare in qualsiasi modo la realizzazione del fotovoltaico a terra, vengono abrogati i requisiti previsti per gli impianti a terra dal Dlgs 28/2011 (potenza fino a 1 MW, distanza di 2 km, max 10% della superficie, ecc).
5. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
Ricordiamo che il citato comma 4-bis del Dlgs 387/2003 prevede che “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto”.
Ora, questa nuova specifica che delimita l’obbligo di dimostrare la disponibilità del suolo “esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole”, probabilmente trova una spiegazione nella volontà del legislatore di regolamentare la realizzazione di quegli impianti a biomassa che presentano un effettivo impatto sulle aree agricole, e non degli impianti a biomassa in generale.
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