Milano, 28 marzo 2012 - 00:00

Impianti a fonti rinnovabili e incentivi: i nuovi requisiti tecnici dal 29 marzo 2012

Per poter accedere agli incentivi statali, a decorrere dal 29 marzo gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i requisiti e le specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 al Dlgs 28/2011.

Questo è quanto previsto esplicitamente dall’articolo 10, comma 1 del medesimo decreto legislativo:

“1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato.”

Riportiamo qui di seguito alcune delle principali indicazioni contenute nell’Allegato 2 e rimandiamo alla lettura della norma per il quadro completo. Ricordiamo anche che il GSE ha di recente emanato un comunicato stampa, in cui ricorda ai soggetti beneficiari del Conto energia l’obbligo di trasmettere il certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici (vedi Riferimenti).

Impianti a biomasse e bioliquidi per produzione di energia termica

Agli impianti che utilizzano biomasse o bioliquidi per produrre calore, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) efficienza di conversione non inferiore all'85%;

b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Recita l’articolo 290, articolo 4, comma 1:

"4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della Parte I, sezione 2, dell'allegato X alla Parte quinta del presente decreto.

Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e Regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore."

Pellet e cippato

Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato, è richiesta:

• la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme Uni En 14961-2 per il pellet;

• la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme Uni En 14961-4 per il cippato.

Pompe di calore elettriche e a gas

Le pompe di calore devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del Dm 6 agosto 2009, così come vigente alla data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformità alla norma Uni En 14511:2008;

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (Cop) deve essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nella tabella di cui all'allegato 1, paragrafo 3, del Dm 6 agosto 2009, così come vigente alla data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011. Qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) deve essere almeno pari ai pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie;

c) per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un Cop > 2,6 misurato secondo la norma En 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione;

d) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di cui sopra sono ridotti del 5 per cento.

Nota bene: quelli sopra riportate sono soltanto i principali requisiti richiesti alle pompe di calore. Rimandiamo quindi alla lettura della norma per il quadro completo.

Solare fotovoltaico

Gli impianti solari fotovoltaici devono rispettare i seguenti requisiti:

a) i componenti e gli impianti devono realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;

b) i moduli devono essere garantiti per almeno 10 anni.

Per tutti i dettagli in merito, si veda nei Riferimenti la nostra news che richiama il comunicato stampa del GSE in merito all’obbligo di trasmettere il certificato di garanzia dei moduli.

Solare termico

Gli impianti solari termici devono rispettare i seguenti requisiti

a) i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno 5 anni;

b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno 2 anni;

c) i pannelli solari devono presentare un'attestazione di conformità alle norme Uni En 12975 o Uni En 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle Uni En 12975 e Uni En 12976 le norme En 12975 e En 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al Cen (Comitato europeo di normazione);

d) l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

e) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche Uni, la certificazione Uni è sostituita da un'approvazione tecnica da parte dell'Enea.

Attenzione: a decorrere dal 29 marzo 2013, oltre ai requisiti sopra riportati, per gli impianti solari termici è prevista la certificazione solar keymark.

Attestazione da parte di laboratori accreditati

Il rispetto delle norme tecniche richieste per impianti a biomasse e bioliquidi, pellet e cippato, pompe di calore e solare fotovoltaico [per quest’ultimo limitatamente alla lettera a)], “è comprovato tramite attestazione rilasciata da laboratori accreditati da organismi di accreditamento appartenenti allo European Co-operation for Accreditation (Ea), o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con Ea.” Inoltre, “tale attestazione deve essere accompagnata da dichiarazione del produttore circa la corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con quelli oggetto della suddetta attestazione”.

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