Certificazione energetica, le nuove disposizioni della Provincia di Trento
Il 15 marzo scorso, la presidenza del Consiglio provinciale ha approvato un decreto contenente alcune modifiche alle disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici.
Il Decreto del Presidente della Provincia del 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg, pubblicato nel Bur n. 12 del 20 marzo 2012, modifica il Decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante: "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1".
Vediamo qui di seguito le principali modifiche:
Istituzione del catasto provinciale
L'Agenzia provinciale dell'energia è stata designata come ente che dovrà gestire il catasto provinciale per le certificazioni energetiche: un sistema informatico che raccoglierà tutti gli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) rilasciati sul territorio provinciale.
Le modalità di funzionamento del sistema informatico saranno definite da una delibera di Giunta.
Una volta che il catasto sarà attivo, il certificatore dovrà inviare l'ACE, oltre che al Comune di competenza, anche all'Agenzia provinciale per l'energia servendosi delle procedure telematiche che saranno previste allo scopo.
Compravendita e locazione
La Provincia non aveva ancora dato nessuna disposizione in merito alla produzione dell'Attestato di Certificazione Energetica in caso di compravendita e locazione.
Il nuovo comma 1-bis aggiunto al Decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg, recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale:
"Nei casi previsti dalla normativa statale relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell'attestato di certificazione energetica, il medesimo deve essere redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale".
Esenzioni
Oltre alle tipologie di edifici già previsti dal medesimo decreto, sono esclusi dall'obbligo di certificazione anche:
• gli edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti;
• i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n.8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).
Requisiti di prestazione energetica
Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica deve ora essere espresso attraverso l'indice di energia primaria globale EPgl. Per tenere conto di questa nuova procedura, è stato modificato anche l'Allegato A Decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg.
Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica
Oltre ai soggetti in possesso dei titoli già previsti, possono diventare certificatori energetici anche:
• i soggetti in possesso di diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
• altre figure professionali individuate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con la legislazione statale in materia.
Per maggiori informazioni vedi Riferimenti qui sotto.
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