Milano, 6 aprile 2012 - 00:00

Fiscalità dello Scambio sul posto: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Cosa succede se una Pubblica Amministrazione ha più di un impianto fotovoltaico in Scambio sul posto, tutti inferiori a 20 kW? Si sommano o no, rispetto al regime fiscale? L'Agenzia delle Entrate risponde con la Risoluzione 32/E.

Il regime fiscale del Conto energia in Scambio sul posto prevede che oltre la potenza dei 20 kW venga presunta la “rilevanza commerciale della produzione”, con le dovute conseguenze in termini fiscali:

Secondo la Risoluzione N. 13/E del 20 gennaio 2009: "....se l'impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'Iva che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione".

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 32/E, risponde a numerose richieste di Enti locali o comunque non commerciali che si trovano nella posizione di avere più impianti – annessi a diverse sedi ma facenti capo allo stesso soggetto responsabile, cioè l’Ente, e ognuno inferiore ai 20 kW di potenza.

L’Agenzia ritiene che tali impianti non vadano considerati cumulativamente quando ciascuno di essi “sia destinato, per la sua collocazione (sul tetto o su un’area di pertinenza dello stesso), a soddisfare le necessità energetiche di una specifica sede nella quale l’ente svolge la propria attività istituzionale. Conseguentemente, la gestione di una pluralità di impianti fotovoltaici, aventi le suddette caratteristiche, non costituisce per l’ente pubblico esercizio di attività commerciale ancorché gli stessi impianti complessivamente considerati superino la potenza massima di 20 kW”.

Non configurandosi vendita di energia, dunque, l’Ente ricade nelle agevolazioni previste per gli impianti fino a 20  kW: gli utenti non devono emettere fattura nei confronti del GSE e il contributo in conto scambio non è soggetto a IVA (per maggiori informazioni vedi riferimenti).

Ulteriore chiarimento sullo “scambio a distanza”

L’Agenzia  aggiunge una importante precisazione a proposito del cosiddetto "scambio a distanza", nome che non ricorre comunemente e la cui fattispecie viene richiamata  nella Risoluzione stessa. Si tratta del caso, previsto dall'art. 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede una facilitazione per i Comuni con meno di 20.000 abitanti che sono proprietari di impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW. Se la produzione elettrica degli impianti è destinata a copertura dei consumi di proprie utenze, questi Comuni possono usufruire del servizio di Scambio sul posto senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete.

Lo scambio a distanza costituisce dunque "una nuova e distinta modalità di scambio sul posto che persegue sempre l’intento di destinare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici prevalentemente alle proprie necessità", rendendo possibile "associare ad uno o più punti di produzione di energia uno o più punti di consumo della stessa ubicati in luoghi diversi".

Questo caso viene considerato dall'Agenzia assimilabile al precedente: "si è dell’avviso che lo scambio a distanza, disciplinato dalle norme richiamate, non configuri lo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’ente pubblico quando, analogamente a quanto avviene nel sistema dello scambio sul posto, è possibile ritenere che l’energia derivante dagli impianti fotovoltaici di cui l’ente è soggetto responsabile, a prescindere dalla loro collocazione, risulti destinata a soddisfare i bisogni energetici delle sedi istituzionali dell’ente medesimo nel limite di 20 kW per ciascuna di esse".

Una osservazione e un interrogativo

La prima parte della Risoluzione si riferisce specificamente agli impianti fotovoltaici in regime di Scambio sul posto, riprendendo e allargando l'opportunità che la Risoluzione N. 13/E 2009 già offriva agli Enti non commerciali.

La seconda parte (Scambio a distanza) si riferisce invece a tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW, i quali vengono però considerati non commerciali solo "nel limite di 20 kW".

E' la prima volta, riteniamo, che l'Agenzia delle Entrate formalmente specifica che la soglia dello Scambio sul posto agevolato fiscalmente sono i 20 kW non solo per il fotovoltaico ma per tutte le fonti. Si presumeva che così fosse, per analogia, ma non risulta che l'Agenzia si sia occupata nello specifico delle "altre fonti" in precedenti documenti.

Se qualcuno ne sa di più, è caldamente invitato a segnalarlo alla redazione (redazione@nextville.it). Sarebbe anche utile chiarire se la formula "nel limite di 20 kW" si deve ritenere riferita alla potenza massima consentita al singolo impianto oppure se anche impianti superiori possano godere della facilitazione fino a quella potenza.

Riferimenti