La cessione del credito GSE è assoggettabile ad imposta sostitutiva
La cessione del credito vantato nei confronti del GSE a garanzia del rimborso del finanziamento bancario non è soggetta a imposte di registro e di bollo, ma ad imposta sostitutiva sui finanziamenti.
Con la Risoluzione n. 29/E/2012, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello circa il regime di imposizione indiretta applicable ad un contratto di cessione del credito verso il GSE (tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico), a favore della banca che ha concesso il mutuo per il finanziamento dell’opera. L’azienda richiedente ritiene che tale contratto rientri tra i casi di esenzione dall’imposta di registro e di bollo previsti dall’art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, in quanto operazione effettuata a garanzia del rimborso di un finanziamento bancario, e come tale ad esso “accessoria” .
L’articolo 15 del DPR citato stabilisce, infatti, che "... Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie... prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito. sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l‘interpretazione dell’impresa interpellante; poiché il contratto di cessione stesso specifica che l’operazione è effettuata proprio allo scopo di garantire il rimborso del finanziamento, la cessione stessa è stata ritenuta inerente al finanziamento stesso, e quindi assoggettabile ad imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che, nei casi di esenzione dall’imposta di registro e di bollo si applica l’imposta sostitutiva.
Quanto “si risparmia”
L’imposta di registro ordinaria sulle cessioni di credito è dello 0,5% dell'ammontare ceduto (art. 6 DPR 26 aprile 1986, n. 131).
L’imposta sostitutiva si applica invece nella misura dello 0,25% (art. 18 DPR 29 settembre 1973, n. 601) sul finanziamento erogato (includendo le vicende correlate, tra cui le cessioni di credito a garanzia).
Il vantaggio è dunque evidente. Va ricordato, tuttavia, che tale disposizione può essere applicata solo quando il cessionario (cioè il beneficiario della cessione) è un’azienda o istituto di credito. Data la formulazione della norma, si ritiene che siano escluse dall’imposta sostitutiva altre cessioni di credito estranee a finanziamenti concessi da istituti di credito, ad esempio le cessioni credito a favore di una ESCo.
*Alexander Albrecht, avvocato Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie
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Riferimenti
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Risoluzione Agenzia delle entrate 3 aprile 2012, n. 29/E
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