Energia: sui contratti non richiesti obblighi di verifica e black list dei venditori
Una lista nera dei venditori con maggior numero di contratti non richiesti, obblighi di verifica a carico dei venditori, rafforzamento del Codice di condotta commerciale.
Sono questi, sottolinea in una nota l'Autorità per l'energia, alcuni dei principali interventi di regolazione approvati dall'Autorità per contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti, con misure di prevenzione, di ripristino e di stretto monitoraggio a tutela dei clienti domestici e delle PMI nei settori elettrico e gas (delibera 153/2012/R/com, vedi Riferimenti).
Le misure, che entreranno in vigore il 1° giugno, riguardano tutti i piccoli consumatori di energia elettrica aventi diritto al servizio di maggior tutela e i clienti gas qualificati come vulnerabili ai sensi del Dlgs 93/11, con l'eccezione nel caso del gas delle utenze di servizio pubblico, meno colpite — sottolinea l'Autorità nella delibera — dal fenomeno dei contratti non richiesti.
Fra le novità di maggiore rilievo – adottate dopo un processo di consultazione con i rappresentanti dei consumatori e degli operatori – l'introduzione di precisi obblighi di verifica per tutti i contratti siglati porta a porta o al telefono: le società di vendita dovranno telefonare al cliente o inviargli un'apposita lettera, per acquisire la conferma dell'effettiva volontà di aderire all'offerta (scartato l'obbligo di ottenere una conferma scritta del cliente, proposto dalle associazioni dei consumatori ma ritenuto di attuazione troppo complessa).
Con questa procedura, rimarca l'Aeeg, sono i venditori a dover 'provare' l'assenso al contratto. Il provvedimento prevede anche un rafforzamento delle attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti e l'avvio di procedure sanzionatorie nei casi di violazione.
L'Autorità utilizzerà anche nuovi sistemi di monitoraggio, basati sulle informazioni fornite da distributori e venditori, da incrociare con i dati provenienti dallo Sportello per il consumatore.
Per i venditori con il più elevato numero di contratti non richiesti sarà istituita una lista nera che l'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet, all'insegna di un'operazione di trasparenza nell'interesse degli stessi venditori: infatti — sottolinea il regolatore – “il perdurare di comportamenti anche marginali volti a tollerare o a non controllare a sufficienza l'attivazione di contratti non richiesti non può che minare la reputazione degli operatori, danneggiandoli nel valore fondamentale che è la fiducia del cliente finale”.
E' stata invece scartata la proposta, sempre delle associazioni dei consumatori, di introdurre un indennizzo automatico specifico legato ai tempi di accertamento dell'invalidità del contratto.
La delibera introduce anche una procedura standard di ripristino per garantire la certezza di rientro dai contratti non richiesti, a cui i venditori saranno però – almeno in una prima fase – liberi di aderire o meno. Gli operatori che aderiranno alla procedura – che prevede il ritorno al precedente venditore in modo automatico e senza alcun costo — saranno pubblicati in un elenco sul sito dell'Autorità.
La 'procedura di ripristino' prevede che nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto, venga applicato il prezzo di tutela, scontato della quota di remunerazione dell'attività del venditore. L'Autorità ha infatti deciso che alla società di vendita che ha posto in essere pratiche risultanti in un contratto contestato non venga riconosciuta la componente relativa alla commercializzazione al dettaglio. E' stata invece scartata — sempre per ragioni di complessità attuativa — l'idea di garantire, nel periodo transitorio prima del ritorno con il precedente venditore, le stesse condizioni economiche offerte da quest'ultimo se più vantaggiose per il cliente.
Le modalità di adesione alla procedura di ripristino sono rinviata a una successiva determinazione della direzione Consumatori dell'Aeeg, di prossima emanazione.
Infine, per consentire una più facile e certa identificazione dei venditori 'porta a porta', nel Codice di condotta commerciale sono state introdotte norme più stringenti sugli obblighi per il personale commerciale; in particolare, nel cartellino identificativo dovrà essere indicato il nome e il numero di codice ma anche il numero verde della società titolare dell'offerta proposta. In ogni caso sarà vietato dare ai clienti numeri diversi da quelli della società rappresentate.
(Testo tratto dal comunicato stampa dell'Aeeg del 23 aprile 2012)
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Delibera 19 aprile 2012 153/2012/R/com
Dal sito dell'Autorità dell'energia
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Nextville (Efficienza energetica)