Certificazione energetica e recepimento Direttiva Ue, una storia infinita
Dopo due richiami, arriva il deferimento. La Commissione ha deciso di portare l'Italia davanti alla Corte di giustizia Ue per non avere compiutamente recepito la Direttiva 2002 sull'efficienza energetica in edilizia. E così rischiamo condanna e ammenda.
Il deferimento
Commissione europea — Comunicato stampa: "Bruxelles, 26 aprile 2012. La Commissione ha deciso oggi di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per non essersi pienamente conformata alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. La normativa italiana infatti non è conforme alle disposizioni relative agli attestati di rendimento energetico. Inoltre, le autorità italiane non hanno ancora comunicato le misure di attuazione relative alle ispezioni dei sistemi di condizionamento d'aria".
Le motivazioni
Secondo la citata direttiva, gli Stati membri devono assicurare la certificazione del rendimento energetico degli edifici e prevedere ispezioni periodiche di caldaie e sistemi di condizionamento d'aria.
La certificazione energetica degli edifici: "la direttiva prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario. Si tratta di un elemento essenziale in quanto permette di avere un quadro chiaro della qualità dell'edificio sotto il profilo del risparmio energetico e dei relativi costi. Tali attestati e le relative ispezioni devono essere rispettivamente compilati ed eseguite da esperti qualificati e/o accreditati. Attualmente, la direttiva italiana non prevede questo requisito per tutti gli edifici e comprende deroghe all'obbligo di certificazione da parte di un esperto che non sono previste nella direttiva".
I sistemi di condizionamento d'aria: "la direttiva prevede ispezioni periodiche che contemplino una valutazione dell'efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in merito ai possibili miglioramenti. Le autorità italiane finora non hanno notificato alcuna misura attuativa di questa disposizione".
Un po' di storia
L’obbligo di dotare gli edifici di Attestato di Certificazione energetica è stato normato dal Dlgs 192/2005 (e relativi decreti attuativi) e dalle Linee Guida sulla certificazione energetica contenute nel Dm Sviluppo economico del 26 giugno 2009.
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La norma che annullava l'atto di compravendita
Il testo orginale del Dlgs 192/2005 recitava al comma 3 dell'articolo 6 e al comma 8 dell'articolo 15:
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo.
Dopo le proteste dei notai, con il Dlgs 112/2008 la sanzione della nullità del contratto per chi non avesse allegato l'attestato viene eliminata. Non cessa però l'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione, comunque prevista dalla normativa nazionale vigente.
La prima procedura di infrazione europea
Quanto disposto dal Dlgs 112/2008 non era bastato alla Commissione Europea che, il 24 novembre 2010, apre una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per il mancato rispetto della Direttiva. Per evitare che lo Stato italiano venisse citato dinanzi alla Corte di Giustizia europea, con l'articolo 13 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il governo ha provveduto a modificare gli articoli 1 e 6 del Dlgs 192/2005.
Le disposizioni del Dlgs n. 28/2011
Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 interviene a modificare alcuni articoli del Decreto legislativo 192/2005 in materia di certificazione energetica. Dal 29 marzo 2011, nel contratto di compravendita come anche nel contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio.
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La seconda procedura di infrazione europea
Nonostante i provvedimenti presi con il Dlgs 28/2011, la Commissione europea il 29 settembre 2011 avvia una seconda procedura di infrazione. Nel nuovo richiamo la Commissione sottolinea che, nonostante qualche aggiustamento, la legge italiana continua a consentire ai proprietari l'autocertificazione del rendimento energetico dell'immobile (nella classe peggiore — classe G), privando il nuovo acquirente di informazioni adeguate sul rendimento e su come migliorarlo. E rimane altresì disatteso l'obbligo di garantire controlli regolari degli impianti di condizionamento.
L'Italia aveva due mesi di tempo per adeguarsi. Ma non l'ha fatto e così è arrivato il deferimento. Se la Corte accerterà l'inadempimento (come è probabile che sia), lo Stato italiano sarà tenuto a porvi fine immediatamente e a pagare la relativa multa.
Se l'Italia riuscirà nell'intento di mettere fine a questa storia infinita, ve ne daremo notizia.
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