Liguria, le rinnovabili si autorizzano con SCIA e DIA
La normativa ligure in materia di rinnovabili, recentemente modificata dalla Lr 9/2012, prevede – in totale difformità dal quadro nazionale – l’utilizzo di SCIA e DIA al posto della Comunicazione al Comune e della PAS.
Con Lr 5 aprile 2012, n. 9, in vigore dal 26 aprile 2012, la Regione ha profondamente modificato la legge 16/2008, che rimane la norma di riferimento per le autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili in Liguria. Il problema della disciplina ligure è che non sembra tener minimamente conto di quanto previsto a livello nazionale dal Dlgs 28/2011 e le Linee guida (Dm 10 settembre 2010).
L’esempio più eclatante riguarda la SCIA: in tutti i casi per i quali a livello nazionale è sufficiente la Comunicazione al Comune, in Liguria invece occorre la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Analogamente, per i casi in cui è prevista la PAS – introdotta da oltre un anno con il Dlgs 28/2011 – in Liguria si continua ad applicare al vecchia DIA.
Sottolineiamo che le differenze tra SCIA e Comunicazione, così come tra DIA e PAS, non sono meramente formali, ma riguardano bensì alcuni importanti aspetti operativi e procedurali.
Consigliamo al riguardo di consultare il nostro Dossier Autorizzazioni Liguria, aggiornato a tutte le ultime novità introdotte dalla Lr 9/2012.
Sei interessato a conoscere in dettaglio le procedure per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili in Liguria?
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