Milano, 11 giugno 2012 - 00:00

Detrazioni fiscali, il bonifico incompleto può far decadere il diritto alla riduzione dell'imposta

Se, nella causale del bonifico, non vengono indicati i riferimenti normativi, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita iva del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato, la detrazione del 36% decade.

È questa la risposta che l'Agenzia delle Entrate ha dato a un contribuente con la Risoluzione n. 55/E. Ricordiamo che l’art. 25 della Manovra 2010 (Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio 2010) imponeva la ritenuta d’acconto del 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 36%.

Con la Legge di conversione (L. 15 luglio 2011, n. 111) del Dl 6 luglio 2011, n. 68, tale ritenuta è stata ridotta al 4%. Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all’erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Sono dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell’anno fiscale, la certificazione della trattenuta effettuata.

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Nel caso dell'interpello oggetto della Risoluzione n. 55/E, "a causa della mancata indicazione nella causale dell’ordine di bonifico del riferimento normativo alla legge n. 449 del 1997, del codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione), del numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato, alla società venditrice non è stata operata la ritenuta fiscale del 4% così come previsto dall’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122".

In altre parole, senza i giusti riferimenti le banche o le Poste non hanno potuto operare la ritenuta del 4 per cento. E, secondo l'Agenzia delle Entrate, senza tale ritenuta, la detrazione non può essere riconosciuta:

"(...) non è ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento".

Possibile rimedio all'errore

L'Agenzia delle Entrate dà però una possibilità al contribuente: ripetere il pagamento del bonifico con i giusti riferimenti.

"(...) la detrazione non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa".

Naturalmente, la ripetizione del pagamento renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il pagamento viene ripetuto e non per l'anno in cui il pagamento era stato originariamente effettuato. Nel caso specifico, il contribuente aveva effettuato il bonifico errato nel 2011. Può rifarlo con i giusti riferimenti nel 2012. La spesa sarà detraibile nella dichiarazione dei redditi riferita al 2012 e non al 2011.

Anche 55%?

La Risoluzione risponde a un interpello che ha come oggetto le detrazioni del 36%. Ma è logico supporre che quanto precisato debba valere anche per le detrazioni del 55% (riqualificazione energetica degli edifici). In tal caso il riferimento normativo da inserire nella causale del bonifico è la legge finanziaria del 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), istitutiva della detrazione del 55%.

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